Scatti stipendiali nella riliquidazione del TFS per militare in quiescenza a domanda (TAR Puglia n. 1360 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli aumenti periodici previsti dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, convertito in legge n. 475/1987, riconosciuti al personale delle Forze di polizia e a quello con qualifiche equiparate, sono computati ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell’indennità di ausiliaria dall’art. 1911 cod. ord. mil. Il beneficio spetta anche a chi è collocato in quiescenza a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. Il riconoscimento degli scatti ai fini della base pensionabile non consente di escluderli dalla base di calcolo del trattamento di fine servizio, in forza del principio di uniformità del trattamento economico previdenziale. Il mancato inserimento dei sei scatti nella riliquidazione del T.F.S. è pertanto illegittimo.

Il Fatto

I ricorrenti, già appartenenti all’Arma dei Carabinieri con vario grado, sono stati collocati in quiescenza a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio. Hanno chiesto all’INPS la riliquidazione del trattamento di fine servizio con l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 1911 cod. ord. mil., oltre al pagamento delle somme non corrisposte, con rivalutazione e interessi.

L’Istituto si è costituito eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale e l’infondatezza nel merito. I ricorrenti hanno replicato deducendo la tardività della difesa avversaria e l’infondatezza dell’eccezione. La causa è stata riservata per la decisione all’udienza pubblica del 19 novembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge in limine l’eccezione di incompetenza territoriale. La controversia non riguarda una prima liquidazione, ma una riliquidazione del trattamento di fine servizio. La stessa circolare INPS n. 131 del 19 settembre 2017 conferma il criterio della provincia di residenza del pensionato per le riliquidazioni dei TFS. Essendo competente la sede provinciale di Bari, la competenza del Tribunale adito è indiscutibile.

Nel merito il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 attribuisce sei scatti biennali pari al 2,50% ciascuno, calcolati sull’ultimo stipendio percepito, e ne estende il beneficio al personale collocato in quiescenza su domanda con i richiesti requisiti di età e servizio. Il d.lgs. n. 165/1997 ha esteso gli aumenti periodici al personale cessato su richiesta, previo versamento della contribuzione residua. Il legislatore ha espressamente riconosciuto il beneficio ai fini della base pensionabile, senza nulla disporre per il trattamento di fine servizio.

La lacuna è colmata dall’art. 1911 cod. ord. mil., che considera gli aumenti periodici ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell’indennità di ausiliaria, confermando il beneficio per chi è collocato in quiescenza a domanda. Il Tribunale richiama l’orientamento del Consiglio di Stato n. 1231/2019 e le pronunce della Sezione II n. 2833/2023 e n. 2986/2023, oltre a plurime decisioni dei TAR conformi, tra cui TAR Palermo n. 416/2025.

Da tale quadro il Collegio trae la conclusione che il beneficio riconosciuto per la base pensionabile deve applicarsi anche al trattamento di fine servizio, in conformità al principio di uniformità del trattamento economico previdenziale. Il mancato riconoscimento opposto dall’INPS contrasta con l’interpretazione consolidata delle norme e con l’univoco orientamento giurisprudenziale. La pretesa dei ricorrenti è quindi pienamente legittima e il ricorso è accolto.

Le spese di lite sono integralmente compensate, in considerazione del rapporto di servizio già intercorso tra le parti e della specificità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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