La desistenza dichiarata evidenzia il difetto sopravvenuto di interesse (TAR Toscana n. 1913 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui il ricorrente dichiari di desistere dal ricorso non è qualificabile come rinuncia al gravame. Esso, tuttavia, rende manifesta la sopravvenuta carenza dell’interesse a coltivare l’impugnazione. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di una condizione dell’azione. La declaratoria prescinde dall’esame nel merito dei motivi e non richiede l’accettazione della controparte. La compensazione delle spese resta affidata alla valutazione dello svolgimento complessivo dei fatti, secondo il criterio dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato davanti al TAR Toscana la delibera della Giunta regionale n. 459 del 19.04.2022, con cui è stato concluso il provvedimento unico ambientale relativo a un progetto di impianto geotermico di tipo binario di potenza 9,999 MW, con le opere connesse, da realizzarsi in un Comune della provincia di Siena.
Il gravame investiva, insieme al provvedimento conclusivo, i verbali della Conferenza di servizi del 16.02.2022 e del 22.03.2022, la deliberazione del Consiglio dei ministri del 01.09.2022 che aveva respinto l’opposizione del Ministro della cultura, la successiva delibera regionale n. 1036 del 12.09.2022, la deliberazione del Consiglio regionale n. 39 del 13.04.2021 in materia di aree non idonee e il d.m. 10.09.2010. Con atto depositato il 17 ottobre 2025 la parte ricorrente ha dichiarato di voler desistere dal ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina preliminarmente la qualificazione dell’atto depositato dalla parte ricorrente. La dichiarazione di voler desistere non viene inquadrata nello schema della rinuncia al ricorso, che presuppone una manifestazione di volontà dismissiva del gravame idonea a chiudere il giudizio con pronuncia di improcedibilità o di estinzione secondo le regole proprie dell’istituto.
Il Tribunale ne trae una conseguenza diversa sul piano delle condizioni dell’azione. L’atto, pur non essendo qualificabile come rinuncia, evidenzia il venir meno dell’interesse al gravame. La parte ricorrente, cioè, non intende più coltivare la pretesa annullatoria, e ciò priva il giudizio del presupposto che ne giustifica la prosecuzione.
La decisione non affronta il merito dei motivi di impugnazione e non ne verifica la fondatezza. Il percorso argomentativo si arresta alla rilevazione del difetto sopravvenuto di una condizione dell’azione, che rende il ricorso improcedibile. La pronuncia ha quindi natura processuale e non contiene alcun accertamento sulla legittimità degli atti gravati.
Sul piano delle spese, il Collegio applica il criterio dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm. La compensazione viene disposta in ragione dello svolgimento complessivo dei fatti, e non in applicazione della regola della soccombenza, coerentemente con la natura non satisfattiva della pronuncia resa.
Il dispositivo dichiara l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. La decisione è stata assunta dal Collegio in camera di consiglio, con la sola pronuncia processuale e senza esame del merito.
Nota della Redazione
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