Rinuncia alla domanda cautelare e fissazione officiosa della camera di consiglio per l’incidente di esecuzione (TAR Abruzzo n. 67 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia alla domanda cautelare proposta nell’ambito di un giudizio di ottemperanza non comporta l’estinzione del procedimento, che prosegue con la fissazione d’ufficio della camera di consiglio per la trattazione dell’incidente di esecuzione. Il decorso del termine dilatorio, dimezzato ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., rende attuale e non più differibile l’esame nel merito dell’istanza di esecuzione, rendendo processualmente superflua la tutela cautelare interinale.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un giudizio di ottemperanza instaurato dal ricorrente avverso gli atti con cui la Regione Abruzzo ha concluso il procedimento di vigilanza di cui all’art. 16-bis della legge regionale n. 39 del 2012, in esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Abruzzo n. 115 del 4 marzo 2025, come precisato dalla successiva sentenza n. 508 del 18 novembre 2025, resa dal medesimo Tribunale in sede di ottemperanza.
Nell’ambito del giudizio, il ricorrente aveva proposto istanza incidentale di esecuzione e contestuale domanda cautelare, volta a ottenere la nomina di un commissario ad acta e la sospensione dell’efficacia della determinazione direttoriale n. 117 AVV del 23 febbraio 2026, nonché della presupposta determinazione n. 100 del 13 febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
All’odierna camera di consiglio, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare, ravvisando l’imminente decorso del termine dilatorio dimidiato previsto per la fissazione officiosa della camera di consiglio destinata alla trattazione dell’incidente di esecuzione.
Il Tribunale ha preso atto della rinuncia, rilevando come la prossimità della trattazione nel merito dell’incidente di esecuzione renda la misura cautelare priva di utilità concreta. La rinuncia alla cautela non incide, tuttavia, sulla prosecuzione del giudizio di ottemperanza, che resta devoluto all’esame della camera di consiglio già fissata per il 13 maggio 2026.
La decisione conferma il principio per cui, nel giudizio di ottemperanza, la tutela cautelare assume funzione ancillare e provvisoria: quando l’udienza di trattazione dell’incidente di esecuzione è prossima, la domanda cautelare perde la propria ragion d’essere, potendo l’interesse del ricorrente trovare piena soddisfazione nella decisione definitiva sulla domanda di esecuzione.
Quanto alle spese, il Tribunale ha disposto la compensazione tra le parti costituite, in ragione della complessità della vicenda, che giustifica l’eccezione al criterio generale della soccombenza virtuale.
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Nota della Redazione
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