Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Puglia n. 1361 del 09.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perduto interesse alla decisione. Il giudice, non avendo né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria di improcedibilità consegue anche all’adozione, in corso di causa, di provvedimenti di annullamento in autotutela dei provvedimenti gravati e di revoca della procedura di gara. In presenza di ragioni sostanziali evidenziate dalla stazione appaltante e di atti sopravvenuti non impugnati, il giudice dispone l’integrale compensazione delle spese processuali.

Il Fatto

La ricorrente, mandataria di un costituendo R.T.I. e già gestore del servizio, impugnava l’esclusione dalla procedura di gara aperta indetta dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del servizio di portierato e vigilanza armata. Con il medesimo ricorso censurava la determina di esclusione dei concorrenti primo e secondo classificato, lo scorrimento della graduatoria in favore della terza classificata e la successiva aggiudicazione, chiedendo la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro.

Dopo la proposizione del ricorso, la stazione appaltante annullava in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, l’esclusione e l’aggiudicazione; in seguito revocava, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, la procedura di gara, deliberando la reinternalizzazione del servizio per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. A fronte di tali atti la ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione e chiedeva la condanna della stazione appaltante alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce la questione in termini di interesse ad agire. Rileva che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perduto interesse alla decisione. A fronte di tale dichiarazione, il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse, con la conseguenza che non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso.

Il percorso argomentativo non si fonda soltanto sulla dichiarazione della parte. Il Tribunale valorizza i sopravvenuti provvedimenti con cui la stazione appaltante ha dapprima annullato in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, l’esclusione del R.T.I. e del secondo classificato, lo scorrimento della graduatoria e l’aggiudicazione in favore della terza classificata, quale atto conseguenziale; e successivamente ha revocato, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, la procedura oggetto del contenzioso.

La revoca è motivata dalla volontà di procedere alla reinternalizzazione del servizio per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. L’atto di autotutela e la revoca hanno quindi inciso radicalmente sull’oggetto del contendere, esaurendo l’utilità della pronuncia richiesta. Il Tribunale dichiara pertanto il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sul piano delle spese, il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti di legge per la compensazione, tenuto conto delle ragioni sostanziali evidenziate dalla stazione appaltante nei provvedimenti impugnati e del fatto che né la ricorrente né la società controinteressata hanno impugnato le sopravvenute determinazioni intervenute in corso di causa. Dispone quindi l’integrale compensazione tra tutte le parti delle spese processuali, con condanna della stazione appaltante alla sola esecuzione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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