Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso per atto confermativo (TAR Lombardia n. 2103 del 09.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per annullamento proposto avverso un provvedimento amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotti un atto di conferma propria a seguito di riesame e la fattispecie venga conseguentemente disciplinata da tale nuovo provvedimento, autonomamente impugnato con separato ricorso. In tal caso l’eventuale annullamento dell’atto originario non produrrebbe alcun effetto utile in favore del ricorrente, restando la materia regolata dall’atto confermativo sub iudice. La declaratoria di improcedibilità consegue ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della complessità della fattispecie oggetto di causa.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il decreto dirigenziale con cui la Città Metropolitana di Milano, all’esito del procedimento ex art. 244, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, le aveva attribuito la responsabilità della potenziale contaminazione da Cromo totale e Cromo VI, Rame e Cadmio nel Sito di Interesse Regionale, per il periodo dal 1995 al 1999. Il gravame era articolato in plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si costituiva l’amministrazione resistente, eccependo in via preliminare l’improcedibilità del ricorso per l’avvenuto superamento dell’atto impugnato ad opera di provvedimenti confermativi emessi a seguito di riesame, intervenuti in corso di causa. La stessa società ricorrente, nella memoria ex art. 73 cod. proc. amm., confermava l’avvenuto superamento del decreto gravato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via prioritaria l’eccezione di improcedibilità e la ritiene fondata. Con una prima ordinanza la Città Metropolitana aveva diffidato la ricorrente, individuata quale responsabile con l’atto impugnato, ad attivarsi entro sessanta giorni per gli interventi di bonifica. Tale provvedimento era stato impugnato con un distinto ricorso, definito con sentenza di improcedibilità della Sezione Terza.
Nel corso di quel giudizio l’ordinanza era stata oggetto di conferma propria a seguito di riesame, in virtù di un nuovo decreto dirigenziale, a sua volta impugnato con ulteriore ricorso, pendente dinanzi al Tribunale in fase istruttoria.
Da tali circostanze il Collegio desume la sopravvenuta carenza di interesse attuale alla decisione in capo alla società ricorrente. La ragione è esplicitata con nettezza: quand’anche il decreto impugnato venisse annullato, l’ipotizzata decisione non produrrebbe alcun effetto positivo in favore della ricorrente, poiché la fattispecie continuerebbe ad essere disciplinata dall’atto confermativo proprio dell’ordinanza, ancora sub iudice.
Il giudizio è dunque definito con sentenza di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Le spese vengono compensate tra le parti, in considerazione della complessità della fattispecie che ha costituito oggetto di causa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.