L’ottemperanza di chiarimenti non può rimettere in discussione il merito del giudicato (TAR Puglia n. 1358 del 09.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di chiarimenti ai sensi dell’art. 112, comma 5, cod. proc. amm. costituisce un mero incidente sulle modalità di esecuzione del giudicato ed è esperibile solo quando una situazione di incertezza impedisca la sollecita esecuzione del decisum. Essa non può trasformarsi in un’azione di accertamento della legittimità della futura azione amministrativa, né in un’impugnazione mascherata volta a stravolgere il contenuto della pronuncia da ottemperare. Il giudice dell’ottemperanza non può riformare né integrare la sentenza quando la pretesa sia de plano ricavabile dal tenore testuale della stessa. Ne discende l’inammissibilità della domanda che, in luogo di rappresentare profili di incertezza, sia funzionale a rimettere in discussione il merito già accertato in via definitiva.

Il Fatto

Una società ha proposto ricorso per l’ottemperanza con richiesta di chiarimenti nei confronti di due sentenze del TAR Lecce che avevano rigettato i ricorsi avverso altrettante ordinanze comunali di demolizione di opere edilizie ritenute abusive. A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto di aver presentato al Comune un’istanza di accesso agli atti, funzionale a valutare l’eventuale legittimità, anche parziale, delle opere, e di non averne ottenuto un adeguato riscontro.

Per tale ragione ha chiesto l’accertamento della mancata collaborazione dell’amministrazione, la condanna a fornirla e l’applicazione della penalità di mora per il ritardo. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per intervenuta esecuzione delle sentenze, insussistenza di obblighi esecutivi e superamento dei limiti del giudizio di ottemperanza. Dopo un rinvio disposto per l’acquisizione delle sentenze, la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, richiamando Cons. Stato, Sez. VII, n. 4260 del 2024, che a sua volta cita Cons. Stato, Sez. IV, n. 262 del 2017 e Cons. Stato, Sez. V, n. 818 del 2020: l’ottemperanza di chiarimenti è un mero incidente sulle modalità di esecuzione del giudicato, utilizzabile solo in presenza di una situazione di incertezza da dirimere che impedisca la sollecita esecuzione. Non può diventare azione di accertamento della liceità della futura azione amministrativa, né impugnazione mascherata, quando la pretesa sia de plano ricavabile dal testo della sentenza.

Su questa base il TAR rileva che le questioni poste a fondamento della domanda non rappresentano reali profili di incertezza sull’esecuzione delle sentenze, il cui disposto è di evidente chiarezza. Esse risultano piuttosto funzionali a rimettere in discussione il merito della vicenda sostanziale già oggetto di delibazione definitiva.

Il Collegio osserva, da un lato, che le sentenze si sono limitate a confermare, mediante il rigetto dei ricorsi, i due ordini di demolizione emessi dall’amministrazione comunale: l’effetto del giudicato è dunque quello di rendere definitivi i provvedimenti, che andranno integralmente eseguiti dal destinatario, senza che emerga alcun incombente in capo all’amministrazione. Dall’altro lato, le questioni dedotte non prospettano alcuna incertezza sul contenuto delle sentenze né sui provvedimenti confermati, ma mirano a stimolare una rimeditazione dell’accertamento sull’illegittimità delle opere.

Tali profili sono quindi evidentemente ultronei rispetto all’oggetto del giudizio di ottemperanza di chiarimenti, con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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