Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Sicilia n. 1362 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, processo di parti, vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso: il ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, può dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ed è pertanto tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La sopravvenuta carenza di interesse non integra una rinuncia agli atti, ma una causa di improcedibilità sopravvenuta che il Collegio rileva in adesione alla volontà della parte. La compensazione delle spese è rimessa alla valutazione del giudice, che può disporla integralmente in ragione del peculiare esito della controversia.

Il Fatto

Il ricorrente era stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società a partecipazione pubblica. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza aveva contestato l’esistenza di una situazione di inconferibilità ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 39/2013, avendo rilevato che l’interessato aveva ricoperto, nei dodici mesi precedenti, la carica di Presidente di altra società del medesimo gruppo. L’ANAC aveva ritenuto integrata l’ipotesi di cui all’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013.

Con successivo provvedimento il RPCT aveva comunicato la nullità dell’atto di conferimento e, all’esito del riesame delle controdeduzioni, aveva applicato l’art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39/2013, che sancisce l’inconferibilità per i successivi cinque anni. Il ricorrente ha impugnato tale nota davanti al TAR, censurando la violazione delle norme richiamate, il travisamento dei fatti, il difetto di motivazione e istruttoria, la violazione del principio di proporzionalità e dei principi di correttezza e buona fede. In vista dell’udienza di smaltimento ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse è intervenuta prima che la causa fosse trattenuta in decisione, e dunque in un momento in cui l’azione era ancora nella piena disponibilità del ricorrente. Il processo amministrativo è processo di parti: la parte può dichiarare di rinunciare o di avere perduto ogni interesse alla pronuncia.

Da tale premessa il Tribunale trae la conseguenza che il giudice non dispone del potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Egli è quindi tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. II, 12 aprile 2021, n. 2915, oltre a TAR Catania, sez. III, 22/1/2024, n. 271 e TAR Sicilia, Catania, sez. I, 30/7/2021, n. 2587, a conferma della costanza dell’orientamento.

La qualificazione dell’esito processuale è espressamente ricondotta all’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.: il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice non esamina nel merito le censure articolate, che restano assorbite dalla pronuncia in rito.

Quanto alle spese, il Tribunale dispone la compensazione integrale in ragione del peculiare esito della controversia, ponendo tuttavia a carico del ricorrente il contributo unificato. La decisione è adottata con l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a. e con ordine di oscuramento delle generalità delle parti private ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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