Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta contro l’inerzia della PA (TAR Sicilia n. 1603 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a., il ricorrente ha l’onere di provare il fatto costitutivo rappresentato dalla decisione definitiva del giudice ordinario, mentre incombe sull’amministrazione, per l’art. 2697 c.c., dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi e dunque l’avvenuto adempimento. Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 non preclude l’azione esecutiva, ma ne condiziona la proponibilità. Accertata la persistenza dell’obbligo di ottemperanza e la perdurante inerzia dell’ente, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del giudicato e nomina, fin d’ora, il commissario ad acta destinato a provvedere in via sostitutiva in caso di inutile decorso del termine assegnato.
Il Fatto
Con sentenza n. 5003/2022, depositata il 07/12/2022 e passata in giudicato, il Tribunale di Catania, quarta sezione civile, aveva condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania a corrispondere a una società bancaria, attuale ricorrente, il residuo capitale, gli interessi di mora ex artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002, la somma di euro 1.240,00 a titolo di risarcimento ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002 e le spese di lite.
La società ha notificato la pronuncia all’amministrazione, che non ha dato seguito al pagamento. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza chiedendo dichiararsi l’obbligo dell’ente di adottare i provvedimenti necessari all’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia. L’amministrazione, regolarmente evocata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ripartizione dell’onere probatorio e richiama il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. Poiché la ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, ossia della decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo quanto previsto dall’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a., spettava all’amministrazione dimostrare l’inefficacia di tali fatti.
Il Tribunale verifica poi il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione delle azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lett. a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lett. a), del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003. Al momento della notifica del ricorso tale termine era già decorso.
L’amministrazione non ha smentito le risultanze degli atti di causa. Ne consegue l’accertamento della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L’obbligo riguarda la sorte capitale residua, gli interessi liquidati come da decisione eseguita e gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo e quelli di registrazione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale della Città Metropolitana di Catania, o funzionario da questi delegato, che provveda in via sostitutiva entro ulteriori novanta giorni. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione di relazione e nota spese entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, ex art. 71 d.P.R. n. 115/2002, con richiamo a Cass. civ., sez. II, n. 28952 del 2011. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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