Inottemperanza al giudicato sul pagamento della carta docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2844 del 22.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza di condanna al pagamento di somme, l’accertamento dell’inottemperanza presuppone la rituale notificazione del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. L’amministrazione che non deduce alcunché sull’andamento della procedura e non documenta pagamenti, neppure parziali, non contesta il credito né nell’an né nel quantum. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, assegna all’amministrazione un termine per l’integrale esecuzione e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso, con condanna alle spese distratte in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1531/2023 depositata il 02.05.2023, ha accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ad usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme.

La sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata all’amministrazione debitrice ed è passata in giudicato. Il Ministero non ha dato esecuzione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, resistendo e chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il collegio verifica anzitutto i presupposti processuali dell’ottemperanza. Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente; rispetto ad esso è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

Superata la fase di ammissibilità, il Tribunale esamina il merito dell’inerzia. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. Il Ministero, costituito, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura.

Da tali rilievi deriva che il credito non è contestato nell’an e nel quantum. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, dichiarandosi l’inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.

Quanto ai rimedi, il Tribunale assegna al Ministero resistente il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per il caso di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura del ricorrente, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.

Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, è determinato e liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *