Improcedibilità per mancato riscontro all’invito a confermare l’interesse alla decisione (TAR Sicilia n. 1363 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato riscontro, da parte del ricorrente, all’ordinanza con cui il Presidente del Tribunale invita a manifestare la permanenza dell’interesse alla decisione, con espressa previsione di valutazione del comportamento ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, cod. proc. amm., integra un comportamento processuale di significato univoco che determina improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il mero dubbio sulla persistenza dell’interesse, espresso dal difensore all’udienza, non vale a revocare tale significato, né consente il rinvio della trattazione, salvo che il difensore dimostri specifiche e provate circostanze che gli abbiano impedito di consultare l’assistito. Il rinvio dell’udienza, ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., è ammesso solo per casi eccezionali. Resta ferma la possibilità di scrutinare il merito, che il collegio esamina per mera completezza.

Il Fatto

La ricorrente, società agricola semplice, impugnava l’informativa interdittiva emessa dal Prefetto ai sensi degli artt. 84, commi 3 e 4, 89-bis, 91 e 94 del d.lgs. n. 159/2011. Deduceva l’assenza di concreti elementi sintomatici del rischio di agevolazione o condizionamento criminoso, l’inidoneità della motivazione fondata su legami familiari e sulla coincidenza di sedi e rapporti bancari, l’estraneità dei parenti pregiudicati e la mancanza dei presupposti per le c.d. interdittive a cascata.

L’Amministrazione resistente chiedeva il rigetto. Nel corso del giudizio il Tribunale, con ordinanza presidenziale n. 1191 del 13 luglio 2023, invitava la società a dichiarare l’interesse alla decisione. All’udienza del 19 febbraio 2024 la ricorrente non aveva fornito alcun riscontro; il difensore chiedeva un rinvio per verificare la persistenza dell’interesse.

La Motivazione della Corte

Il collegio ritiene dirimente il comportamento processuale della parte. L’inerzia rispetto alla richiesta, debitamente comunicata, di manifestare l’interesse alla decisione assume significato univoco e definitivo. Tale esito non può essere messo in discussione dal mero dubbio espresso in udienza dal difensore sulla persistenza dell’interesse dell’assistita.

Il Tribunale esclude che il difensore possa chiedere il rinvio della trattazione senza dimostrare specifiche e provate circostanze che gli abbiano impedito di consultare l’assistito. Il riferimento è all’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., introdotto dall’art. 7, comma 2-bis, del D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79/2022, che consente il differimento solo per casi eccezionali.

Il mancato riscontro all’invito formulato con ordinanza presidenziale comporta, dunque, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Per mera completezza, il collegio esamina il merito e lo ritiene comunque infondato. La motivazione del provvedimento evidenzia, secondo la logica del “più che probabile che non”, cointeressenze economiche tra i soci della ricorrente e soggetti legati agli stessi da un fitto intreccio di legami familiari, coinvolti in indagini e procedimenti per reati tipici del contesto mafioso dell’area, legati al conseguimento illecito di fondi comunitari, facenti parte di società a loro volta destinatarie di altre interdittive. Il quadro indiziario complessivo rende non manifestamente illogica, ma attendibile in termini di ragionevole probabilità, la tesi del condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile e, nel merito, infondato, con compensazione integrale delle spese in considerazione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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