Conversione permesso cure mediche solo se istanza anteriore al decreto Cutro (TAR Toscana n. 1362 del 25.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il regime transitorio dettato dall’art. 7, comma 2, D.L. n. 20/2023, convertito con legge n. 50/2023, si applica alle istanze di conversione presentate prima dell’entrata in vigore della novella, non ai titolari di un permesso di soggiorno rilasciato anteriormente. La locuzione “istanze” va riferita al segmento procedimentale inciso dalla riforma: per i permessi per cure mediche la conversione in lavoro subordinato è possibile solo se la domanda è anteriore alla data del c.d. decreto Cutro. La facoltà di conversione mantenuta dall’art. 7, comma 3, costituisce disposizione eccezionale, riferita ai soli permessi per protezione speciale in corso di validità, e non è suscettibile di applicazione estensiva. Ne deriva che il permesso per cure mediche, tutelando interessi temporanei legati allo stato di salute, non radica alcun affidamento alla permanenza sul territorio.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato dalla Questura di Arezzo il 20.06.2023, con scadenza al 12.11.2023. Con istanza trasmessa a mezzo PEC il 4.11.2023 chiedeva la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato o attesa occupazione. L’Amministrazione, con determinazione del 6.11.2023, respingeva la richiesta rilevando che il c.d. decreto Cutro era già entrato in vigore.
Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Toscana, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Sosteneva che l’art. 7, comma 3, D.L. n. 20/2023 avrebbe fatto salva la facoltà di conversione per i titoli già rilasciati. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio. Nelle more del giudizio il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare per ragioni di periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale: se il regime transitorio del D.L. n. 20/2023 vada riferito alle domande presentate o semplicemente ai titoli già rilasciati. La difesa del ricorrente valorizza il comma 3 dell’art. 7, che mantiene la facoltà di conversione dei permessi già rilasciati in corso di validità. Il Tribunale non condivide questa lettura.
Il comma 2 dell’art. 7 richiama le “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore” del decreto. Secondo il Collegio il termine va interpretato in relazione al comma 1, che ha introdotto una pluralità di modifiche e abrogazioni al d.lgs. n. 286/1998. Le “istanze” sono quindi quelle relative alle disposizioni incise dalla novella e vanno decise con la disciplina previgente. Il regime transitorio deroga espressamente al principio del tempus regit actum, consentendo la conclusione dei procedimenti già avviati.
Il Collegio esclude che il comma 3 possa essere letto come conferma della tesi del ricorrente. L’ultima previsione del comma stesso sarebbe ultronea se la fattispecie fosse già compresa nel comma 2. Il legislatore ha individuato la disciplina applicabile esclusivamente per i permessi per protezione speciale, attribuiti sulla base della disciplina pregressa. Si tratta di una norma di salvezza resasi necessaria a fronte dell’abrogazione della convertibilità di tali titoli, volta a non frustrare l’affidamento dello straniero al rafforzamento del proprio radicamento.
Il permesso per cure mediche, invece, tutela interessi temporanei legati alle condizioni di salute e alla possibilità di curarsi nel Paese di origine. Tali interessi non radicano alcun affidamento alla permanenza duratura. La disposizione eccezionale non è quindi suscettibile di applicazione estesa, come già ritenuto dal TAR Emilia Romagna, Parma, sentenza n. 201/2024 e dal TAR Veneto, Sez. III, sentenza n. 2225 del 2024.
Nel caso concreto l’istanza era stata proposta solo dopo l’entrata in vigore della legge di conversione. Il ricorrente non poteva beneficiare della convertibilità ai sensi del comma 2. Il motivo è quindi infondato e il ricorso respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione. Il difensore, ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, ottiene la liquidazione del compenso dimezzato ai sensi dell’art. 130, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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