Lo scioglimento della cooperativa sociale va valutato sulla normativa regionale (TAR Toscana n. 1358 del 25.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di scioglimento per atto d’autorità delle cooperative sociali ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies cod. civ., il Ministero non può qualificare come cooperativa spuria un ente che svolga attività di selezione e presentazione alle famiglie di assistenti familiari, badanti e colf, senza verificare se tale attività rientri nella nozione di gestione di servizi socio-sanitari di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 381/1991. Tale nozione va integrata con la legislazione regionale, che individua un elenco ampio e non tassativo di interventi, comprensivo delle attività di sostegno, informazione e tutoraggio a favore delle famiglie con anziani fragili. Il provvedimento che ometta questa valutazione è viziato e va annullato, con salvezza della riedizione del potere amministrativo.
Il Fatto
Una cooperativa sociale ha impugnato il decreto del Direttore Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con cui è stato disposto il suo scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies cod. civ., con nomina di un commissario liquidatore. Il provvedimento si fondava su un verbale ispettivo e sulla relativa relazione, dai quali emergeva che la cooperativa si limitava a selezionare badanti, colf e assistenti familiari e a presentarli alle famiglie, figure non socie né dipendenti dell’ente.
La ricorrente ha dedotto la nullità del decreto per difetto di sottoscrizione e ha contestato la qualificazione della propria attività, sostenendo che il servizio di supporto alle famiglie rientrasse nella nozione di servizio socio-sanitario. Con motivi aggiunti ha impugnato il parere del Comitato centrale per le cooperative, conosciuto solo dopo il deposito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è respinto: l’Avvocatura dello Stato ha prodotto una copia del decreto munita di firma digitale, onde nessuna nullità è configurabile. Il Collegio esamina quindi congiuntamente il secondo e il terzo motivo e i motivi aggiunti, incentrati sull’ampiezza della nozione di gestione di servizi socio-sanitari.
Il punto centrale è se l’attività di intermediazione della ricorrente rientri nell’art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 381/1991. Il TAR ritiene che la dizione normativa vada integrata con la legislazione regionale. L’art. 54 L.R. Toscana n. 41/2005 elenca interventi volti a salvaguardare l’autosufficienza dell’anziano, prevenire l’ospedalizzazione e sostenere i familiari, senza che l’elenco possa considerarsi tassativo. La L.R. Toscana n. 66/2008 conferma il favore per percorsi assistenziali di domiciliarità.
Su questo quadro si innesta il progetto Pronto Badante, collocato nel Piano Regionale per la Non Autosufficienza 2022-2024. Dal piano emerge che il servizio comprende interventi informativi sui percorsi socioassistenziali e attività di supporto e tutoraggio personalizzato a domicilio, con funzione di orientamento della famiglia e dell’anziano.
Il Collegio rileva che il Ministero non ha valutato l’attività della ricorrente alla luce di questo ampio novero di servizi socio-sanitari erogabili in Toscana. Da qui l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, con annullamento del decreto di scioglimento e salvezza della riedizione del potere amministrativo secondo i criteri indicati. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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