Progressioni verticali interne: carenza di interesse dopo la riduzione dei posti (TAR Sicilia n. 2216 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive interne di progressione verticale, il candidato non utilmente collocato non vanta un interesse giuridicamente protetto al miglioramento della propria posizione in graduatoria ove il regolamento dell’ente preveda che la graduatoria sia utilizzata solo nei limiti dei posti messi a selezione e non possa essere impiegata per ulteriori e successive progressioni. La sopravvenuta riduzione dei posti in palio determina carenza di interesse in capo ai ricorrenti, principale e incidentale, che non abbiano impugnato in modo specifico la clausola regolamentare preclusiva dello scorrimento. Il principio del generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei vale per i concorsi pubblici, non per le graduatorie che scaturiscono da procedure selettive interne e riservate, data la disomogeneità tra i due termini di comparazione, che comporterebbe elusione della regola costituzionale del pubblico concorso. Il ricorso per motivi aggiunti è irricevibile quando proposto oltre il termine di decadenza decorrente dalla conoscenza dei documenti posti a fondamento delle nuove censure.

Il Fatto

Con determinazione direttoriale n. 813 del 27.12.2021 l’ente ha indetto una procedura interna di progressione verticale per la copertura di due posti di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D. Alla selezione hanno partecipato, tra gli altri, il ricorrente e la controinteressata. Con determina n. 191 del 12.04.2022 è stata approvata la graduatoria finale: il ricorrente si è collocato al terzo posto, la controinteressata al secondo.

Ritenendo di aver ricevuto un punteggio inferiore al dovuto e che analogo errore avesse avvantaggiato la controinteressata, il ricorrente ha impugnato gli atti dinanzi al TAR. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale per il riconoscimento di un maggior punteggio complessivo. In corso di giudizio l’amministrazione ha adottato la determina n. 233 del 13.4.2023, riducendo i posti da due a uno per assenza di budget assunzionale, e ha eccepito l’improcedibilità dei gravami. Il ricorrente ha depositato motivi aggiunti, dei quali la controinteressata ha eccepito la tardività.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto i motivi aggiunti. Il ricorrente li ha fondati su generici “ulteriori elementi emersi”, ma la contestazione muove dalla scheda di valutazione della controinteressata, che egli già conosceva e aveva prodotto in allegato al ricorso principale. Gli ultimi documenti depositati risalgono al 20.06.2022 e i termini ordinatori risultano rispettati rispetto alla camera di consiglio del 23.06.2022, con conseguente presunzione di conoscenza in base all’onere di diligenza delle parti processuali. I motivi aggiunti, notificati il 2 gennaio 2023, sono pertanto irricevibili per tardività.

Quanto al rapporto tra ricorso principale e incidentale, il carattere non escludente del secondo esime dall’esame preliminare per pregiudizialità logica. Il Collegio esclude poi il vizio di contraddittorio eccepito dall’amministrazione per mancata evocazione della prima classificata: né il punteggio massimo rivendicato dal ricorrente, né quello della ricorrente incidentale scalfiscono la posizione della prima in graduatoria, che ha conseguito un punteggio superiore.

Nel merito, il Collegio rileva il sopravvenuto venir meno dell’interesse dopo la determina n. 233 del 13.4.2023. L’art. 4, comma 4, del Regolamento interno prevede che i vincitori siano dichiarati nei limiti dei posti messi a selezione e che le graduatorie non possano essere utilizzate per ulteriori e successive progressioni verticali. Il ricorrente non ha quindi interesse al secondo anziché al terzo posto.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il favore per lo scorrimento delle graduatorie degli idonei vale per i concorsi pubblici, non per le graduatorie da procedure interne e riservate, la cui utilizzazione comporterebbe elusione della regola del pubblico concorso. Il ricorrente, acquisita conoscenza della riduzione dei posti, non poteva vantare alcun interesse senza aver impugnato in modo specifico la clausola regolamentare: l’impugnazione del Regolamento, peraltro generica e formulata “ove occorra”, non è sufficiente.

Per le stesse ragioni anche il ricorso incidentale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; il maggior punteggio rivendicato non inciderebbe sulla posizione della prima classificata. Le spese sono integralmente compensate in ragione della rilevanza costituzionale dell’interesse al miglioramento della posizione lavorativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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