Valutazione delle offerte tecniche e prova di resistenza nel soccorso istruttorio (TAR Puglia n. 1364 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica la valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei punteggi costituiscono espressione della discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice. Le censure che investono il merito di tali valutazioni sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo a un sindacato sostitutorio, salvo il limite dell’abnormità o del travisamento dei fatti. Il concorrente che contesti i punteggi deve inoltre fornire la prova di resistenza, dimostrando l’utilità concreta che trarrebbe da una rideterminazione dei punteggi in senso a sé favorevole. La clausola della lex specialis che imponga la sola produzione di una relazione firmata non configura un requisito di ammissibilità dell’offerta, ma un elemento di valutazione del merito tecnico. Il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata diviene improcedibile per carenza di interesse quando il ricorso principale sia respinto.
Il Fatto
Il Comune di Lecce ha aggiudicato, con determinazione dirigenziale, un appalto di servizi per la realizzazione di housing temporaneo, finanziato con fondi PNRR, per un valore complessivo di euro 255.212,00. L’aggiudicataria è una cooperativa sociale; la ricorrente, altra associazione concorrente, ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti di gara.
La ricorrente ha dedotto vizi della valutazione tecnica delle offerte, contestando i punteggi attribuiti ai singoli criteri e lamentando la mancanza di congrua motivazione. Ha proposto motivi aggiunti dopo la pubblicazione dei verbali di seduta riservata. La controinteressata ha reagito con ricorso incidentale, chiedendo l’esclusione della ricorrente principale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero, titolare degli interventi PNRR per la specifica Unità di Missione. Disattende altresì l’eccezione di tardività: l’istanza di accesso risulta formulata entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, e i motivi aggiunti sono tempestivi rispetto alla pubblicazione dei verbali.
Nel merito, il Tribunale riafferma il consolidato orientamento secondo cui la valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi rientrano nella discrezionalità tecnica della commissione. Richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 1797 del 2022 e Cons. Stato, Sez. III, n. 475 del 2017: le censure che investono il merito di valutazioni opinabili sono di norma inammissibili, poiché chiedono al giudice un sindacato sostitutorio. Nel caso concreto il giudizio tecnico non appare inficiato da illogicità né da travisamento.
Quanto ai criteri A.1, A.2 e A.4, la difesa attorea muove da un presupposto fallace. Il disciplinare di gara esige, ai fini della valutabilità, unicamente una relazione tecnico-descrittiva firmata digitalmente. Le figure professionali e la struttura organizzativa costituiscono elementi di merito tecnico, non requisiti di partecipazione condizionanti l’ammissibilità dell’offerta.
Sul criterio A.4 il Collegio ritiene congrua la motivazione della commissione, che ha giudicato le esperienze della ricorrente non riconducibili a servizi o non erogate in favore di enti privati, in difformità dalla definizione del criterio. La ricorrente, inoltre, non ha fornito la prova di resistenza sull’utilità che trarrebbe da una rideterminazione dei punteggi, essendo i concorrenti distaccati di 27,076 punti.
Il ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, è dunque respinto. Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese seguono la soccombenza verso il Comune e la controinteressata, mentre sono compensate nei confronti del Ministero.
Nota della Redazione
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