Clausole di gara non escludenti e verifica di anomalia per rilevante ribasso (TAR Toscana n. 1630 del 11.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le clausole della legge di gara che non precludono la partecipazione né impediscono con certezza la formulazione di un’offerta consapevole non sono immediatamente escludenti e vanno impugnate insieme all’aggiudicazione, con la conseguenza che il ricorso proposto in via immediata è inammissibile. Il requisito di idoneità professionale riferito a una sola delle attività oggetto dell’appalto è legittimo quando risponde al criterio di proporzionalità e attinenza dell’art. 100, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, in ragione della prevalenza della prestazione richiesta. La clausola del disciplinare che impone la verifica di anomalia al ricorrere di un rilevante scostamento del costo della manodopera e del ribasso complessivo rispetto agli altri concorrenti è vincolante: la stazione appaltante non può ometterla, e l’aggiudicazione che la pretermettte è annullata con conseguente riedizione della verifica.
Il Fatto
La Città Metropolitana di Firenze ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023 per la manutenzione degli automezzi, mediante accordo quadro con unico operatore e sei lotti funzionali, con aggiudicazione al prezzo più basso. Un consorzio di imprese artigiane dell’autoriparazione ha impugnato gli atti di gara, lamentando che la clausola sui requisiti di idoneità professionale, come interpretata nei chiarimenti, imponesse l’abilitazione alla meccatronica a ogni consorziata esecutrice, con pregiudizio alla partecipazione dei consorzi.
Il consorzio ha comunque partecipato ai lotti 1, 4, 5 e 6. Per il lotto 6 l’amministrazione ha escluso la consorziata esecutrice priva dell’abilitazione meccatronica e ha poi aggiudicato il lotto a un’altra impresa. Il ricorrente ha proposto due successivi ricorsi per motivi aggiunti, uno avverso l’esclusione e uno avverso l’aggiudicazione, chiedendo l’inefficacia del contratto, il subentro e, in subordine, il risarcimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto precisato l’interesse del ricorrente, che insiste per l’aggiudicazione del solo lotto 6 e solo in via strumentale per la caducazione dell’intera gara. Su questa base ha esaminato l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo.
Richiamando l’orientamento dell’Adunanza plenaria n. 4 del 2018 e di Cons. Stato n. 766 del 2025, il Collegio ha ribadito che l’impugnazione immediata del bando è ammessa solo per le clausole escludenti, che incidono in via diretta sulla possibilità di partecipare o di formulare un’offerta consapevole. Nel caso concreto il requisito della meccatronica non impediva la partecipazione, ma al più un diverso assetto organizzativo, interesse di mero fatto. L’accordo quadro, per sua natura, implica prestazioni stimate e non predeterminabili nell’an e nel quantum; l’elenco dei mezzi con anno di immatricolazione era sufficiente per un ribasso consapevole; il trasporto gratuito dei veicoli non marcianti era occasionale e compensato dalle altre prestazioni. La stessa partecipazione alla gara e la richiesta di aggiudicazione hanno confermato la portata non escludente delle clausole: il ricorso introduttivo è quindi inammissibile.
Nel merito delle censure riproposte avverso l’esclusione, il Collegio ha ritenuto il requisito della meccatronica non estraneo all’oggetto e non sproporzionato, essendo la prestazione ritenuta prevalente. Le attività accessorie di carrozzeria e gommista possono essere svolte mediante avvalimento o sub-contratto ex art. 119, comma 3, d.lgs. n. 36/2023. Il primo ricorso per motivi aggiunti è pertanto in parte infondato e in parte inammissibile.
Quanto all’aggiudicazione, il Tribunale ha invece accolto le censure sulla mancata verifica di anomalia. L’art. 19 del disciplinare, conforme all’art. 54 d.lgs. n. 36/2023, imponeva la valutazione della sostenibilità dell’offerta al ricorrere di un rilevante scostamento del costo della manodopera o di una notevole differenza di ribasso. L’offerta dell’aggiudicataria presentava un ribasso della manodopera superiore al 50% e un ribasso complessivo del 40% contro il 15,9% del ricorrente: sussistevano entrambi gli elementi sintomatici. L’aggiudicazione è stata quindi annullata, con obbligo per l’amministrazione di espletare la verifica e, in caso di esito negativo, di far subentrare il ricorrente. La domanda risarcitoria è stata respinta per assenza di danno ingiusto attuale, essendo esperibile il ristoro in forma specifica.
Nota della Redazione
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