Improcedibile l’appello sul silenzio VIA per sopravvenuto parere della Commissione (Cons. Stato n. 1614 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello contro la sentenza che accerta l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione su un’istanza di valutazione di impatto ambientale, la sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto, ancorché tardiva, determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il mutamento della situazione di fatto o di diritto intervenuto dopo la proposizione del ricorso, o la sopravvenuta inutilità della decisione giurisdizionale a seguito della determinazione dell’amministrazione, preclude ogni ulteriore pronuncia di merito. Se l’adempimento è tardivo e il bene della vita è stato conseguito per effetto dell’iniziativa giurisdizionale, sussistono i presupposti per la condanna alle spese in favore della parte privata vittoriosa in primo grado.
Il Fatto
La società appellata presenta il 7 dicembre 2022 al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica un’istanza di VIA ai sensi dell’art. 25 d.lgs. n. 152/2006 per un impianto agrivoltaico da realizzare in provincia di Bari, con le relative opere di connessione, nel quadro del progetto attuativo del PNIEC. Conclusa la fase di consultazione pubblica il 30 marzo 2023, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC non si determina nei termini. Dopo la diffida a provvedere del 24 settembre 2024, la società ricorre al TAR Puglia per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio.
Il TAR, con la sentenza n. 966 del 14 luglio 2025, accoglie il ricorso, dichiara l’illegittimità del silenzio e ordina al Ministero di concludere il procedimento entro trenta giorni. I Ministeri dell’ambiente e della cultura propongono appello, deducendo la violazione dei criteri di priorità procedimentale dell’art. 8 d.lgs. n. 152/2006 e l’erronea configurazione di un silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17-bis l. n. 241/1990 in luogo del meccanismo devolutivo dell’art. 25, comma 2-quater, d.lgs. n. 152/2006.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio di appello la Commissione tecnica PNRR-PNIEC esprime il proprio parere n. 786 del 7 agosto 2025. La società appellata eccepisce pertanto l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, oltre alla cessazione della materia del contendere sul ricorso di primo grado.
Il Consiglio di Stato non esamina nel merito i due motivi di gravame e definisce la controversia sul piano processuale. Richiamata la giurisprudenza consolidata, la Sezione afferma che la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse deriva da un mutamento della situazione di fatto o di diritto esistente al momento della proposizione del ricorso, ovvero dalla sopravvenuta inutilità della decisione giurisdizionale a seguito della determinazione dell’amministrazione.
Nel caso concreto l’amministrazione ha proceduto, sebbene in ritardo, successivamente alla decisione di primo grado. Tale adempimento tardivo, ad avviso del Collegio, rende improcedibile l’appello e assorbe ogni valutazione sui motivi, restando così impregiudicata la questione della perentorietà dei termini e del rapporto tra criteri di priorità e obbligo di provvedere.
Il Collegio rileva inoltre che il bene della vita è stato comunque ottenuto a seguito dell’iniziativa giurisdizionale della società. In considerazione del ritardato adempimento, riconosce quindi i presupposti per la condanna alle spese di giudizio, liquidate in solido tra gli appellanti in favore della società appellata in complessivi 4.000,00 euro, oltre accessori di legge. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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