Piano delle alienazioni comunali e pretesa proprietaria: difetto di giurisdizione (TAR Calabria n. 136 del 24.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando il ricorrente impugna un Piano delle alienazioni comunali assumendo di essere proprietario dei beni in esso inseriti, la causa petendi del giudizio non è l’illegittimità dell’atto amministrativo, ma l’accertamento del diritto dominicale sul bene. L’impugnazione della delibera consiliare costituisce mera occasione rispetto alla controversia sulla titolarità del diritto. Il riparto di giurisdizione va risolto secondo l’ordinario criterio della natura della posizione giuridica fatta valere. La domanda che investa la consistenza del diritto di proprietà appartiene al giudice ordinario, restando estranea alla giurisdizione amministrativa. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con facoltà di riassunzione innanzi al giudice ordinario.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la delibera del Consiglio Comunale con cui è stato approvato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni, nella parte in cui include immobili catastalmente individuati che essa assume di propria esclusiva proprietà in forza di un contratto di compravendita risalente al 1985. Con lo stesso ricorso ha impugnato la delibera di Giunta di approvazione dello schema di bilancio di previsione, e con motivi aggiunti pure la nota con cui il Comune ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela.
Il Comune si è costituito eccependo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, oltre all’inammissibilità e improcedibilità per mancata impugnazione della successiva delibera consiliare di approvazione del bilancio. La domanda cautelare è stata respinta; in appello cautelare il Consiglio di Stato ha sollecitato la fissazione dell’udienza di merito, ritenendo la questione di giurisdizione potenzialmente idonea a definire il giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’esame sulla questione di giurisdizione, che i dubbi espressi in fase cautelare confermano all’esito dell’approfondimento di merito. Oggetto della controversia è, in effetti, l’esistenza o meno del potere del Comune di disporre delle aree inserite nel Piano delle alienazioni, aree di cui la ricorrente ritiene di essere proprietaria.
Il punto dirimente è di natura processuale: è proprio l’assunto della titolarità delle particelle incluse nel Piano a fondare la contestazione in radice del potere dell’amministrazione di disporne l’alienazione. L’affermazione attorea della proprietà costituisce, al tempo stesso, la vera e propria causa petendi del ricorso, mentre l’impugnazione della delibera consiliare resta una mera occasione.
Tale affermazione si scontra con l’ordinario criterio di riparto di giurisdizione, fondato sulla natura della posizione giuridica fatta valere in giudizio. Il Collegio richiama sul punto Sezioni Unite, ordinanza n. 10082 del 2020, che esprime appunto il criterio della natura della posizione dedotta.
Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa può essere riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a., entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
La peculiarità della questione e l’esito meramente processuale della controversia giustificano, ad avviso del Collegio, la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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