Il vincolo archeologico non nullifica l’affitto a coltivatore diretto (TAR Calabria n. 137 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’apposizione del vincolo archeologico su un bene demaniale non comporta la nullità dei contratti di godimento che lo abbiano ad oggetto, né la loro risoluzione automatica: essa modifica lo statuto della proprietà e impone obblighi di conservazione, ma è compatibile con possesso e detenzione a qualsiasi titolo. Il potere di autotutela esecutiva ex art. 823, comma 2, cod. civ. presuppone l’occupazione sine titulo del bene e non è esercitabile quando il destinatario detenga l’immobile in forza di un titolo negoziale di diritto privato. Ai fini del subentro degli eredi nel contratto di affitto a coltivatore diretto ex art. 49 legge n. 203/1982 rileva la qualifica sostanziale di coltivatore diretto definita dall’art. 6 legge n. 203/1982, non il riconoscimento formale richiesto da normative di settore per l’erogazione di sussidi o mutui. L’ordine di rilascio adottato in difetto di tali presupposti è annullabile per eccesso di potere nella figura del difetto dei presupposti di legge.

Il Fatto

L’Agenzia del Demanio ha ordinato a due privati il rilascio di un fondo demaniale, in parte assegnato in uso governativo al Ministero dell’Agricoltura e in parte gravato da vincolo archeologico. L’amministrazione ha rilevato che il fondo era occupato sine titulo, assumendo che gli occupanti non rivestissero la qualifica di imprenditori agricoli o coltivatori diretti e non potessero quindi subentrare nei contratti agrari ai sensi dell’art. 49 legge n. 203/1982.

I destinatari hanno impugnato l’ordinanza davanti al TAR Calabria, con istanza cautelare accolta. Il Tribunale ha disposto l’acquisizione di certificazioni dalle sedi I.N.P.S. e I.N.A.I.L. competenti in ordine a pregresse iscrizioni in elenchi di coltivatori diretti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la vicenda contrattuale. Il fondo era stato oggetto di un contratto di mezzadria, poi convertito in affitto a coltivatore diretto ai sensi dell’art. 25 legge n. 203/1982. La conversione è ritenuta pacifica: la stessa amministrazione resistente l’ha riconosciuta e il rapporto è proseguito ben oltre il termine di risoluzione automatica previsto dall’art. 34, comma 1, lett. a) legge n. 203/1982.

Applicata la disciplina del 1982, il TAR individua le cause di risoluzione del contratto: disdetta ex art. 4, recesso e grave inadempimento ex art. 5, morte dell’affittuario salvo subentro di eredi in possesso della qualifica. La prova della qualifica di coltivatore diretto dei ricorrenti al momento della morte della precedente affittuaria è desunta dalla contabilità del fondo, dalle ricevute, dalle fatture e dagli assegni in favore dell’Ispettorato Agrario. L’esiguità delle spese per manodopera esclude il venir meno del requisito della prevalenza del lavoro proprio.

Il Collegio respinge l’eccezione dell’amministrazione secondo cui sarebbe necessario il riconoscimento formale della qualifica. L’art. 48 legge n. 454/1961 e l’art. 31 legge n. 590/1965 valgono, per il loro stesso incipit, solo ai fini delle rispettive leggi: la prima disciplina l’erogazione di sussidi, la seconda le facilitazioni per i mutui. Ai fini contrattuali è sufficiente la definizione dell’art. 6 legge n. 203/1982.

Quanto al vincolo, il TAR esclude che il d.lgs. n. 42/2004 preveda la nullità dei contratti aventi ad oggetto beni culturali. Gli artt. 30, 31 e 32 del Codice confermano anzi la compatibilità del vincolo con possesso e detenzione a qualsiasi titolo; il vincolo limita i poteri del proprietario, del possessore e del detentore, imponendo obblighi conservativi. Richiamata Cass. civ. Sez. II n. 18423 del 2023, il Collegio afferma che non deriva alcuna risoluzione automatica dei contratti di godimento.

L’incompetenza assoluta è respinta: il potere ex art. 823, comma 2, cod. civ. è in astratto attribuito all’amministrazione. Manca però il presupposto dell’occupazione sine titulo, poiché il rapporto è proseguito ininterrottamente in mancanza di disdetta, recesso o risoluzione. Il provvedimento è quindi annullato per eccesso di potere, in linea con Cass. n. 17734 del 2014, secondo cui la pubblica amministrazione non può emettere atti autoritativi in autotutela per conseguire la disponibilità di un immobile detenuto in locazione nell’ambito di un rapporto di diritto comune. Il motivo sull’indennizzo per i miglioramenti resta assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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