Revoca del contributo Cinema per mendacio in autocertificazione senza dolo (Cons. Stato n. 205 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi alla programmazione di film d’essai, il mendacio che integra causa di revoca consiste in qualsiasi rappresentazione oggettivamente non conforme al dato reale contenuta nell’autocertificazione prodotta con la domanda, indipendentemente dal dolo o dalla colpa dell’autore. L’accertamento del mendacio è attività oggettiva, espressione del principio di autoresponsabilità, e non richiede la verifica dell’incidenza della dichiarazione falsa sulla determinazione amministrativa. La revoca e la sanzione accessoria dell’esclusione quinquennale costituiscono atto vincolato di autotutela doverosa. La motivazione è adeguata quando richiama la norma che prevede la sanzione accessoria, non essendo necessaria una analitica confutazione delle deduzioni difensive. Non vi è reviviscenza della sanzione biennale di cui all’art. 75, comma 1 bis, d.P.R. n. 445/2000, estranea al settore cinematografico.
Il Fatto
Una società esercente tre sale cinematografiche otteneva un contributo di oltre 290.000 euro per la programmazione di film d’essai nel 2021, presentando domanda corredata da autocertificazione attestante circa 24.000 proiezioni. Nell’istruttoria di controllo il Ministero, acquisiti i dati della SIAE, rilevava una forte discrepanza rispetto alle proiezioni registrate in piattaforma.
Il Ministero revocava il contributo e disponeva l’esclusione per cinque anni da ulteriori contributi, ai sensi dell’art. 37, comma 2, legge n. 220/2016 e dell’art. 12, comma 5, d.m. 31 luglio 2017. Il TAR Lazio respingeva il ricorso; la società appellava, contestando il deficit istruttorio, il difetto di motivazione, la mancanza di nesso causale e la legittimità della sanzione quinquennale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene dirimente la discrepanza tra il dato autocertificato e quello riconosciuto dalla stessa società nella memoria procedimentale del 2 ottobre 2023, ove le proiezioni d’essai scendevano a poco più di diecimila. Diventa quindi irrilevante l’attendibilità dei moduli cartacei depositati presso la SIAE: anche a volerli ritenere genuini, resta il fatto che l’autocertificazione iniziale non corrispondeva al vero.
La società concentra l’attenzione sul rispetto delle percentuali minime per la qualifica di sala d’essai, ma il ragionamento non persuade. La causa di revoca non si fonda sull’insussistenza dei requisiti di accesso, bensì sulla infedeltà delle dichiarazioni prodotte con la domanda. Quanto alla nozione di mendacio, il Collegio afferma che rileva qualsiasi rappresentazione oggettivamente non conforme al reale, a prescindere da dolo o colpa: il principio di autoresponsabilità impone all’operatore la massima diligenza e gli addossa gli errori, senza soccorso istruttorio riparatore.
La motivazione dell’atto è adeguata. Il richiamo alla nota SIAE e alla norma applicata basta a sorreggere la decisione, secondo il principio per cui l’art. 10-bis legge n. 241/1990 non impone una puntuale confutazione delle memorie difensive. Sulla sanzione accessoria, la norma ne prevede espressamente l’applicazione e l’attività del Ministero è vincolata, una volta disposta la revoca.
Il Collegio esclude poi che l’art. 75, comma 1, d.P.R. n. 445/2000 subordini la decadenza all’accertamento del nesso causale tra mendacio e beneficio, richiamando il principio di autoresponsabilità e la natura vincolata dell’atto. Il d.m. 30 marzo 2020 non ha abrogato l’art. 12, comma 5, del d.m. 31 luglio 2017, poiché i due decreti operano su ambiti distinti. La questione di costituzionalità è irrilevante e comunque infondata: la specialità del settore giustifica il trattamento più severo e la sanzione non impedisce l’attività d’impresa.
L’appello è respinto con conferma della sentenza per motivazione parzialmente diversa; le spese sono liquidate in favore del Ministero.
Nota della Redazione
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