Abusi su area vincolata competenza concorrente del Comune e ripristino (TAR Lazio n. 210 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi realizzati su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, non sussiste una competenza esclusiva della soprintendenza, ma una competenza concorrente dell’organo statale e dell’amministrazione comunale, alla quale l’art. 27 d.P.R. n. 380/2001 riconosce un generale potere di vigilanza e controllo su tutte le attività urbanistico-edilizie del territorio. L’omessa indicazione, nell’ordinanza che ordina la restituzione in pristino ai sensi dell’art. 33, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, dei criteri e delle modalità diretti a ricostituire l’originario organismo edilizio non determina l’illegittimità del provvedimento, perché tali indicazioni possono essere fornite nel momento in cui il privato presenta il progetto di ripristino. Il riferimento a un rilievo aerofotogrammetrico e alle risultanze catastali e notarili costituisce un primo criterio ordinatore dell’attività materiale richiesta al responsabile dell’abuso.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile in zona agricola e sottoposta a vincolo paesaggistico, presentava una s.c.i.a. per la ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di un fabbricato assunto come preesistente al 1° settembre 1967. Il Comune annullava il titolo, ritenendo infedele la rappresentazione dello stato di consistenza, e ingiungeva la demolizione delle opere eseguite in difformità.

Un primo ordine di demolizione veniva annullato dal Tribunale, che ravvisava nella contestata difformità rispetto alla s.c.i.a. il presupposto per la sola sanzione pecuniaria ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001, facendo salvo il potere del Comune di rideterminarsi. L’amministrazione adottava quindi una nuova ordinanza di demolizione e ripristino, parametrata all’aerofotogrammetria del 1967 e non al progetto allegato al titolo annullato. Il ricorrente impugnava il provvedimento, lamentando l’omessa indicazione dei criteri di ripristino e il difetto di competenza del Comune in favore della soprintendenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina con priorità il motivo di incompetenza, in quanto il suo eventuale accoglimento impedirebbe lo scrutinio nel merito delle ulteriori censure. Il mezzo è infondato. In caso di abusi realizzati in area vincolata non opera una competenza esclusiva della soprintendenza, ma una competenza concorrente: l’art. 27 d.P.R. n. 380/2001 impone al dirigente comunale l’obbligo di adottare immediatamente provvedimenti definitivi per ripristinare la legalità violata.

Quanto al primo motivo, il Tribunale richiama il testo dell’art. 33, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, che impone all’amministrazione di ordinare la restituzione in pristino indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l’originario organismo edilizio. Secondo l’orientamento condiviso, l’omissione di tali indicazioni non inficia il provvedimento, poiché gli interventi di ripristino in area vincolata non si risolvono in mere demolizioni, ma richiedono la presentazione di un progetto, sede nella quale il Comune fornirà le indicazioni richieste dalla norma.

Il Collegio valorizza inoltre la condotta del ricorrente, che aveva presentato una precedente pratica edilizia ed era dunque consapevole della consistenza del compendio. Il riferimento all’aerofotogrammetria del 1967, unito alle risultanze catastali e notarili nella disponibilità del privato, integra così un primo criterio ordinatore dell’attività materiale, da completarsi nella fase esecutiva.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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