Subentro del gestore unico idrico e natura meramente confermativa dell’atto (TAR Calabria n. 1371 del 27.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui l’ente di governo dell’ambito conferma l’affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico, senza nuova istruttoria e senza nuova ponderazione degli interessi, costituisce atto meramente confermativo del precedente provvedimento e non è autonomamente impugnabile. La previsione regionale del subentro immediato nella riscossione della tariffa, nelle more del subentro nella gestione, opera una mera sostituzione del soggetto legittimato a riscuotere e non attribuisce al gestore unico alcun privilegio o diritto di ritenzione sull’incassato. La figura del commissario straordinario, destinata a essere superata dalla costituzione degli organi dell’ente, è espressione di un passaggio provvisorio funzionale all’attuazione della riforma e non lede il riparto delle competenze legislative. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina regionale che, prevedendo l’unicità della gestione, non contempla alcun subentro frazionato del servizio.

Il Fatto

Il consorzio tra comuni per la gestione del servizio idrico integrato nel crotonese impugna il decreto con cui il commissario straordinario dell’Autorità regionale ha approvato il cronoprogramma del subentro del gestore unico, insieme ai decreti successivi e alle deliberazioni di individuazione e affidamento al gestore unico per trent’anni. Il ricorrente lamenta il contrasto tra il regime regionale e la normativa statale e prospetta questioni di legittimità costituzionale della legge regionale n. 10/2022, in particolare dell’art. 18-bis, nonché la violazione del d.lgs. n. 152/2006.

Con due atti di motivi aggiunti il consorzio estende l’impugnazione ai provvedimenti modificativi sopravvenuti, da ultimo al decreto che approva il piano operativo di transizione. Una sentenza parziale dichiara l’improcedibilità delle censure relative ai decreti superati, residuando il vaglio sulle deliberazioni del 2022 e sul decreto del 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di rito. L’impugnazione della delibera di affidamento è tardiva: la trasmissione via pec ai comuni aderenti al consorzio, con indicazione degli estremi e dell’oggetto, integra la piena conoscenza del provvedimento. Quanto alla delibera successiva, essa si limita a confermare l’affidamento senza nuova istruttoria, così configurandosi come atto meramente confermativo, non impugnabile, secondo il principio richiamato dalla Cons. Stato, Sez. V, n. 3290 del 2024.

Nel merito, il Collegio ricostruisce la disciplina regionale e la sequenza dei provvedimenti attuativi. La legge regionale n. 10/2022 ha istituito un unico ambito territoriale ottimale e un’unica autorità di governo, prevedendo il subentro graduale del gestore unico e il subentro immediato nella riscossione della tariffa. I decreti attuativi hanno progressivamente disciplinato la fase transitoria, demandando ad accordi operativi la ripartizione dei flussi incassati.

La Corte esclude che il decreto del 2024 introduca un inammissibile frazionamento del servizio. La regolamentazione regionale prevede l’affidamento a un unico gestore di tutti i segmenti del servizio; il trasferimento della sola attività di riscossione è consentito dalla legge regionale e trova corrispondenza nel modello dell’art. 156 d.lgs. n. 152/2006, che ammette la riscossione per conto di gestori diversi. La gradualità del subentro per distretti risponde a ragioni di complessità e non scinde le poste attive e passive del servizio.

Quanto all’eccezione di incompetenza, la disciplina statale demanda alla Regione la definizione degli ambiti e l’istituzione degli enti di governo, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente ai sensi dell’art. 147 d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 3-bis d.l. n. 138/2011. Il commissario straordinario costituisce figura di prima attuazione, funzionale al passaggio verso il definitivo assetto dell’ente, come già affermato dalla TAR Calabria n. 1727 del 2023.

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 18-bis è manifestamente infondata. Il subentro nella riscossione garantisce al gestore uscente la copertura dei costi e non comprime l’autonomia finanziaria dei comuni; la disciplina regionale, prevedendo l’unicità della gestione, non invade la competenza esclusiva statale. Il ricorso residuo è pertanto dichiarato irricevibile e inammissibile, i motivi aggiunti rigettati, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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