Contaminazioni storiche: obbligo di bonifica come prestazione personale imposta (TAR Lombardia n. 2500 del 27.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di bonifica dei siti contaminati previsto dagli artt. 242 e 244 del d.lgs. n. 152/2006 costituisce una prestazione personale imposta ex art. 23 Cost., fondata su presupposti esclusivamente oggettivi: l’attualità della contaminazione e il nesso causale con la condotta del responsabile. Tale obbligo si applica anche alle contaminazioni storiche, senza violazione del divieto di retroattività, perché non sanziona un fatto pregresso ma ripara effetti patologici ancora persistenti. L’accertamento del nesso eziologico segue il criterio del più probabile che non e può fondarsi su presunzioni semplici ex art. 2727 cod. civ., con onere di prova contraria analitica sul destinatario. Il principio “chi inquina paga” non esige il dolo o la colpa, ma la sola causazione materiale dell’inquinamento.
Il Fatto
La controversia riguarda la bonifica dell’area ex Safilo nel Comune di Vercurago, sito industriale dismesso ove dal 1918 al 2011 si sono succeduti più operatori economici. Le caratterizzazioni hanno evidenziato il superamento dei valori di concentrazione soglia per idrocarburi aromatici policiclici, amianto, rame e altri composti.
La Provincia di Lecco, all’esito del procedimento ex art. 244 del d.lgs. n. 152/2006, ha individuato con ordinanza i responsabili della contaminazione e ne ha quantificato le quote secondo un criterio temporale, ordinando la presentazione di un progetto di bonifica. La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza e i successivi provvedimenti, tra cui la revoca dell’ordine di progettazione e di esecuzione della bonifica.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dichiara anzitutto inammissibili il primo e il terzo ricorso per motivi aggiunti e improcedibile il secondo. La nota comunale impugnata è priva di efficacia lesiva; i provvedimenti provinciali di revoca si limitano a ridurre o eliminare l’ordine di bonifica, risultando sostanzialmente favorevoli alla ricorrente, che non ha censurato la revoca ma solo la conferma della responsabilità, oggetto di atto meramente confermativo.
Nel merito, il giudice respinge le censure di incompetenza della Provincia, rilevando il sopravvenuto difetto di interesse in ragione dell’autotutela intervenuta. Sul secondo motivo, relativo all’applicazione retroattiva della disciplina, il Tribunale richiama l’Adunanza Plenaria n. 10 del 2019 e la giurisprudenza successiva, che ammette l’applicazione degli artt. 242 e ss. alle contaminazioni storiche.
La qualificazione dell’ambiente come bene unitario è frutto di un processo di disvelamento di principi già incorporati negli artt. 9 e 32 Cost.; le prime riflessioni sul punto hanno carattere dichiarativo, non costitutivo. L’obbligo di bonifica non è sanzione né reintegrazione risarcitoria, ma rimedio autonomo a natura riparatoria, che presuppone solo l’attualità dell’inquinamento e la derivazione causale dalla condotta, in coerenza con il principio “chi inquina paga” e con la direttiva 2004/35/CE.
Quanto all’istruttoria, il nesso causale va accertato secondo il criterio del più probabile che non, con possibilità di prova indiziaria e presuntiva; spetta al destinatario fornire prova contraria analitica. Le risultanze ARPA, convergenti in termini di gravità, precisione e concordanza, dimostrano la riconducibilità della contaminazione, anche da amianto, alle lavorazioni della ricorrente. La responsabilità è solidale e non parziaria; il riparto in quote ha valore descrittivo e non incide sull’azione di rivalsa, con conseguente inammissibilità delle censure per carenza di interesse. Manifestamente infondate le questioni di costituzionalità e irrilevante quella pregiudiziale europea.
Nota della Redazione
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