Porto d’armi: diniego illegittimo se la prognosi di inaffidabilità è astratta (TAR Sicilia n. 3185 del 27.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di porto d’armi, la valutazione discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza deve fondarsi su una prognosi concreta di inaffidabilità del richiedente, non su un giudizio meramente ipotetico e astratto. La risalente condanna penale non può essere evocata per relationem senza approfondirne le modalità esecutive, la giovane età dell’epoca e il contesto, tanto più quando il tempo trascorso e la successiva condotta impongano una motivazione tanto più stringente quanto più risalente è la condanna. È illegittimo il diniego che aggiunga, rispetto al preavviso di rigetto, ragioni ostative del tutto nuove, non enucleabili dalla comunicazione dei motivi ostativi, salvo che siano diretta conseguenza delle osservazioni del privato: diversamente è leso il diritto di partecipazione procedimentale. La motivazione non può essere integrata postuma in giudizio tramite scritti difensivi.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al Questore il rilascio della licenza di porto di fucile uso sportivo, per esercitarsi nel tiro a segno presso il poligono, munito di diploma di idoneità al maneggio delle armi e di tesserino di iscrizione alla federazione sportiva. L’Amministrazione ha avviato il procedimento con comunicazione dei motivi ostativi; il ricorrente ha depositato memoria e documentazione, con accesso agli atti. Con decreto del 25 febbraio 2021, notificato l’8 marzo 2021, il Questore ha rigettato l’istanza.

Il diniego si fondava su una condanna risalente per fatti del 1987, all’epoca della minore età del ricorrente, e su un controllo del 2008 in auto con persona condannata per detenzione abusiva di armi e ricettazione. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo violazione degli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931, difetto di motivazione, eccesso di potere e violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie entrambi i motivi. Sul primo, escluso che ricorrano le ipotesi ostative dei commi 1 degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., riconosce all’Autorità una lata discrezionalità nella valutazione dell’affidabilità, ma ne delimita l’esercizio: il titolare della licenza deve essere esente da mende e dare sicura affidabilità, anche rispetto ai soggetti con cui intrattiene relazioni personali o familiari.

Il punto centrale è il metodo. L’Amministrazione può valutare il fatto di reato nella sua obiettiva dimensione storica, espressiva della personalità, indipendentemente dall’estinzione del reato. Tuttavia la Questura ha costruito il giudizio prognostico su un piano meramente ipotetico ed astratto: ha evocato la condanna per relationem, senza approfondirne le caratteristiche e le modalità esecutive; ha trascurato la giovane età dell’epoca e il più ampio contesto in cui il fatto maturò; non ha addotto altre e più recenti vicende sintomatiche di inaffidabilità.

Il Collegio richiama il criterio della prognosi concreta, che impone di considerare il tempo trascorso e la condotta successiva al reato, con onere di motivare specificamente i fatti espressivi del mancato completamento dell’emenda. La valutazione deve essere tanto più stringente quanto più risalente è la condanna. L’Autorità, invece, non ha apprezzato l’intero complesso degli elementi fattuali.

Quanto al secondo motivo, il controllo del 2008 non compariva nella comunicazione dei motivi ostativi, che l’Amministrazione stessa qualifica come “mero errore di comunicazione”. Il Collegio ribadisce che non serve identità tra preavviso e provvedimento finale, ma è escluso che il diniego si fondi su ragioni del tutto nuove, salvo che siano diretta conseguenza delle osservazioni del privato: ipotesi non ricorrente. La motivazione arricchita di ragioni ulteriori rispetto al contraddittorio procedimentale è illegittima.

Inconferente, infine, è la difesa erariale sulla condanna del 2005 per invasione di terreni: indicata nei motivi ostativi, non fu richiamata nel provvedimento, e l’integrazione postuma in giudizio tramite scritti difensivi è inammissibile. Il ricorso è accolto, il provvedimento è annullato e l’Amministrazione è gravata dell’onere di ri-valutare l’istanza. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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