Condono siciliano: insanabili opere su vincoli relativi che creano nuovo volume (TAR Sicilia n. 1382 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, disciplinato dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, non consente la sanatoria delle opere realizzate in aree soggette a vincolo paesaggistico anche solo relativo, ove l’intervento comporti creazione di nuovi volumi o superfici. Il rinvio operato dall’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 alla disciplina statale è integrale e ricomprende il limite ostativo di cui all’art. 32, comma 27, lettera d). La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 ha superato l’orientamento espresso dal C.G.A.R.S. con il parere n. 291/2010. Nei procedimenti di tutela paesaggistica non opera il silenzio-assenso, essendo applicabile l’art. 20, quarto comma, della legge n. 241/1990. Il provvedimento di diniego è atto vincolato, per il quale sono superflui il preavviso di rigetto e la motivazione analitica.

Il Fatto

La ricorrente aveva presentato al Comune di Milazzo una domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003, relativa a locali pertinenziali realizzati sul lastrico solare dell’appartamento sottostante, in un immobile ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ha espresso diniego, richiamando per relationem la circolare assessoriale n. 02 del 30.12.2022, adottata dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, e ha ordinato la rimessione in pristino. La ricorrente ha impugnato il provvedimento e la circolare, deducendo la formazione del silenzio-assenso, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e l’erronea qualificazione del vincolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il proprio consolidato indirizzo (sentenze n. 1627/2024, n. 1626/2024, n. 1621/2024 e n. 1619/2024) e la circolare assessoriale n. 02/2022, che ha correttamente recepito l’esito del giudizio costituzionale. La sentenza n. 252/2022 ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, gli artt. 1, secondo comma, e 2.

Il percorso argomentativo muove dall’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003. La norma esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici istituiti prima dell’esecuzione, in assenza o difformità del titolo e non conformi agli strumenti urbanistici. Il rinvio contenuto nell’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 è integrale e comprende tale limite, che attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli non comportanti inedificabilità assoluta. Il Collegio richiama C.G.A.R.S. n. 836/2023 e n. 288/2023, che hanno espressamente superato il parere n. 291/2010.

Ne consegue che nelle aree vincolate sono sanabili solo gli interventi di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1. Sul punto il Tribunale richiama Cons. Stato n. 3289/2015, n. 4123/2023, n. 9950/2022 e n. 1213/2022: in ambito paesaggistico il divieto di incremento dei volumi riguarda qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, anche tecnico o interrato, e la nozione di superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico. Nel caso concreto la realizzazione dei corpi accessori sul lastrico ha prodotto nuovi volumi e superfici, rendendo l’opera insanabile.

Le ulteriori censure sono respinte. Quanto al silenzio-assenso, la Corte costituzionale n. 155/2021 ha chiarito che l’art. 46, secondo comma, della legge regionale n. 17/2004 non è più vigente per effetto dell’art. 7, primo comma, della legge regionale n. 5/2011, che ha reso applicabile in Sicilia l’art. 20, quarto comma, della legge n. 241/1990, esclusivo del silenzio-assenso nei procedimenti paesaggistici. Il provvedimento era interamente vincolato, donde la superfluità del preavviso di rigetto e di una motivazione analitica, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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