No alla sanatoria di nuovi volumi in zona vincolata (TAR Sicilia n. 1383 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021, in Sicilia il terzo condono edilizio è disciplinato integralmente dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003. Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico sono quindi sanabili solo gli interventi di minore rilevanza — restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria — che non comportino nuovi volumi o superfici. La creazione di un nuovo volume o di una nuova superficie impedisce la sanatoria a prescindere dall’inedificabilità assoluta o relativa del vincolo. Il diniego di condono costituisce atto vincolato, per il quale non occorrono preavviso di rigetto, comunicazione di avvio del procedimento, né specifica comparazione con l’interesse pubblico. La domanda di restituzione dell’oblazione e degli oneri concessori versati, respinta l’istanza, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un fabbricato a destinazione abitativa con annesso terreno nel Comune di Lipari, isola di Vulcano, ha presentato nel 2004 istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003 per la chiusura di un terrazzo coperto e la costruzione di un piccolo locale-deposito. La Soprintendenza competente aveva inizialmente espresso parere favorevole; nel 2023 ha invece reso parere negativo, richiamando la circolare assessoriale n. 2/2022. Il Comune ha quindi respinto l’istanza di condono.

La ricorrente ha impugnato il diniego comunale, il parere soprintendizio e la circolare, deducendo l’omesso preavviso di rigetto, la natura minore delle opere, l’applicabilità della previgente disciplina regionale, il silenzio-assenso e il difetto di motivazione. Ha chiesto inoltre la restituzione delle somme versate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla Corte costituzionale n. 252/2022, che ha ritenuto lesiva della riserva allo Stato in materia di ambiente la lettura regionale del terzo condono estesa ai vincoli relativi. Il richiamo dell’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 è integrale e comprende quindi il limite dell’art. 32, comma 27, lettera d), che esclude comunque la sanatoria nelle aree vincolate.

Il Tribunale conferma la circolare assessoriale n. 2/2022 e l’orientamento già espresso dal C.G.A.R.S. n. 836/2023 e n. 288/2023: in Sicilia sono sanabili, in zona vincolata, solo gli interventi di minore importanza, senza nuovi volumi o superfici. La giurisprudenza amministrativa — richiamate le pronunce del Cons. Stato n. 3289/2015, n. 4123/2023, n. 9950/2022 e n. 1213/2022 — qualifica come nuova costruzione qualsiasi intervento che crei volume, anche tecnico o pertinenziale, e legge la superficie utile in senso ampio e finalistico.

Nel caso concreto la richiesta di condono concerne un ampliamento con creazione di nuovi volumi e superfici anche sotto il profilo urbanistico-edilizio. Il diniego era dunque vincolato: irrilevante l’omesso preavviso di rigetto, non essendovi spazio per un utile apporto partecipativo; superflua la comparazione con l’interesse pubblico; escluso il silenzio-assenso, poiché l’art. 17 della legge regionale n. 4/2003 riguarda il primo e secondo condono.

Quanto alla domanda restitutoria, il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione, aderendo all’orientamento delle Sezioni Unite n. 29291/2008, n. 12899/2013 e n. 11986/2011: esaurito il procedimento, la pretesa alla ripetizione di oblazione e oneri concessori si colloca su un piano paritario, estraneo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il ricorso è rigettato; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *