Notifica della sola relata e non dell’atto di appello: decadenza e inammissibilità (C.G.A.R.S. n. 138 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notifica della sola relata di notifica, priva dell’atto di appello, non integra la notificazione del gravame e non può essere sanata dalla successiva notifica tardiva dell’atto, né dalla costituzione delle controparti. Nel rito abbreviato sulle controversie di cui all’art. 120 c.p.a. il termine per l’appello è quello breve dell’art. 92, comma 1, c.p.a., dimezzato a trenta giorni per effetto del rinvio operato dagli artt. 119, commi 2 e 7, e 120, commi 8 e 12, c.p.a., con deposito entro quindici giorni. L’errore scusabile ex art. 37 c.p.a. è rimedio eccezionale, di stretta interpretazione, e non copre la dimenticanza del difensore, che assume la responsabilità professionale della propria attività.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale impugnava davanti al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, la determinazione con cui un Comune aveva aggiudicato a una società di pulizie l’appalto dei servizi di pulizia degli uffici comunali. Il ricorrente deduceva che l’offerta economica dell’aggiudicataria non recasse l’indicazione separata degli oneri di sicurezza aziendali e dei costi della manodopera, risultando incerta e non integrabile mediante soccorso istruttorio; lamentava inoltre la deroga alle tabelle ministeriali sul costo del lavoro.
Il T.A.R. rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alle spese. La sentenza era notificata al ricorrente l’8 gennaio 2024. L’interessato proponeva appello, chiedendo la riforma della decisione, l’aggiudicazione, il subentro nel contratto medio tempore stipulato e il risarcimento del danno. Comune e controinteressata eccepivano l’irricevibilità del gravame per tardività della notifica e del deposito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara l’appello irricevibile. La sentenza di primo grado era stata notificata all’appellante l’8 gennaio 2024 presso il domicilio digitale del difensore. Trova quindi applicazione il termine breve di sessanta giorni dell’art. 92, comma 1, c.p.a., dimezzato a trenta giorni per il rito accelerato dell’art. 120 c.p.a.: la regola del dimezzamento opera, per espressa previsione degli artt. 119, comma 7, e 120, comma 12, c.p.a., anche nei giudizi di appello.
L’appello andava dunque notificato entro il 7 febbraio 2024 e depositato entro il 22 febbraio 2024. In quella data l’appellante notificò in realtà soltanto una relata di notifica, allegando due relata in luogo dell’atto di appello, come dallo stesso ammesso nella memoria difensiva. La tesi della nullità sanata dalla notifica dell’8 febbraio e dalla costituzione delle controparti non è condivisibile: la notifica dell’atto di appello nei termini perentori è adempimento prescritto a pena di decadenza, dovendosi garantire alle controparti la conoscenza integrale dell’atto e non il mero intento di impugnare.
Il Collegio esclude profili di illegittimità costituzionale delle norme sulla decadenza. Richiamata la Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2018, osserva che la lesione del diritto di difesa rileva come vizio funzionale del contraddittorio, in ipotesi tipiche qui non ricorrenti. L’accesso alla giustizia è garantito in primo grado dall’art. 15, comma 4, c.p.a.; l’appello è invece prosecuzione del giudizio con preclusioni proprie, quali i limiti di cui all’art. 104 c.p.a. su domande nuove, prove nuove e motivi aggiunti. Il diverso rigore risponde a una scelta discrezionale del legislatore, non irragionevole, volta a tutelare l’affidamento della parte vittoriosa nel giudicato, senza contrasto con gli artt. 24, 111 e 113 Cost. né con l’art. 3 Cost., non sussistendo un principio di necessaria uniformità delle regole processuali tra giurisdizioni diverse.
Il gravame risulta peraltro tardivo anche nel deposito, avvenuto il 27 febbraio 2024, oltre i quindici giorni previsti. L’istanza di rimessione in termini per errore scusabile è respinta: il rimedio è eccezionale e di stretta interpretazione, secondo l’art. 37 c.p.a., e non ricopre la dimenticanza del difensore, il quale, ove realmente impedito, avrebbe dovuto rimettere il mandato. Spese liquidate a carico dell’appellante.
Nota della Redazione
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