Ottemperanza e sopravvenuta assegnazione dell’alloggio ERP: ricorso improcedibile (C.G.A.R.S. n. 139 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta adozione, in corso di causa, del provvedimento amministrativo idoneo a soddisfare pienamente l’interesse sostanziale del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L’integrale ottemperanza al giudicato si realizza quando l’amministrazione, dopo il decreto di accoglimento dell’istanza, provveda anche alla concreta assegnazione del bene della vita richiesto. Le spese seguono la soccombenza virtuale, valutata con riferimento alla data di introduzione del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente agiva per l’ottemperanza alla sentenza n. 653/2023 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, passata in giudicato. Con precedente pronuncia il Collegio aveva già dichiarato la nullità del provvedimento comunale per violazione del giudicato ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, ordinando all’amministrazione di vagliare l’istanza di assegnazione in deroga di alloggio ERP.
In esecuzione, il Comune adottava il decreto sindacale n. 45 del 21 ottobre 2024, con cui accoglieva la richiesta di assegnazione in deroga. Il ricorrente riteneva tale atto elusivo del giudicato, perché privo della contestuale attribuzione dell’alloggio, e chiedeva la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, dopo la proposizione dell’istanza di nomina del commissario, il Comune ha assegnato al ricorrente un alloggio ritenuto idoneo con nota prot. n. 4388 dell’8 gennaio 2025. Tale provvedimento, adottato in corso di giudizio, è idoneo a provocare la cessazione della materia del contendere, avendo realizzato pienamente l’interesse sostanziale sotteso all’azione.
Secondo il Collegio, l’amministrazione ha dapprima accolto l’istanza con il decreto sindacale e poi provveduto all’assegnazione concreta dell’unità abitativa, così rendendo inutile la prosecuzione del processo ottemperativo. Il ricorrente non ha più interesse alla declaratoria di nullità del decreto di accoglimento, ritenuto “monco” solo in tesi di parte e invero non condivisibile.
La discrezionalità che caratterizza le assegnazioni in deroga alla graduatoria ordinaria giustifica la scansione temporale tra accoglimento formale e attribuzione materiale dell’alloggio, subordinata al reperimento di un immobile idoneo. Il Collegio valorizza la circostanza che l’immobile assegnato sia libero, essendo stato rilasciato dalla famiglia che lo occupava.
Ogni ulteriore questione insorta o insorgenda tra le parti viene considerata estranea al perimetro della corretta ottemperanza alla sentenza n. 653/2023. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale ottemperanza. Le spese, liquidate in complessivi euro 2.000 oltre accessori, seguono la soccombenza virtuale valutata alla data di introduzione del giudizio e sono poste a carico del Comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.