Appello al CGARS depositato tardivamente è irricevibile (C.G.A.R.S. n. 137 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di erronea proposizione dinanzi al Consiglio di Stato dell’appello avverso una sentenza del TAR Sicilia, la competenza funzionale inderogabile della sezione giurisdizionale del C.G.A.R.S., prevista dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 373 del 2003 attuativo dell’art. 23 dello Statuto speciale, comporta che ogni questione concernente il giudizio, ivi compresa l’ammissibilità dell’impugnazione, spetti esclusivamente a detto Consiglio. L’erronea proposizione non è di per sé causa di inammissibilità, potendo l’appellante depositare l’atto presso la Segreteria del C.G.A.R.S. entro il termine perentorio di cui all’art. 45 c.p.a. decorrente dalla notifica. Ove tale deposito intervenga oltre il termine, l’appello è irricevibile, non essendo concedibile la rimessione in termini per errore su norma processuale non scusabile.
Il Fatto
Un avvocato dello Stato in servizio presso l’Avvocatura Distrettuale di Palermo ha impugnato dinanzi al TAR Sicilia le decurtazioni del trattamento economico derivanti dall’applicazione dell’art. 1, comma 457, della legge n. 147 del 2013 e dell’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, lamentando l’illegittima retrodatazione delle riduzioni e l’erroneo computo degli onorari nel tetto retributivo di cui all’art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011. Con motivi aggiunti ha proposto domanda risarcitoria per il ritardo nell’attività amministrativa.
Il TAR Sicilia, con sentenza n. 54 del 9 gennaio 2024, ha accolto solo in parte il ricorso introduttivo e respinto i motivi aggiunti, compensando le spese. Le Amministrazioni hanno proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, che con ordinanza n. 7190 del 21 agosto 2024 ha dichiarato la propria incompetenza funzionale e disposto la trasmissione della causa al C.G.A.R.S.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che l’appello è stato notificato e depositato dinanzi al Consiglio di Stato in data 7 maggio 2024, ma è pervenuto alla Segreteria del C.G.A.R.S. soltanto il 3 settembre 2024, a seguito della trasmissione disposta dal Presidente del Consiglio di Stato.
Richiamando i propri precedenti e le pronunce dell’Adunanza Plenaria nn. 9 e 10 del 2023, il Consiglio osserva che la competenza funzionale della sezione siciliana è inderogabile e che solo ad essa spetta decidere ogni questione, di rito e di merito, relativa alle impugnazioni contro le sentenze del TAR Sicilia. Ne deriva che la tempestività del gravame va valutata con esclusivo riferimento al deposito presso la Segreteria del C.G.A.R.S., non già a quello effettuato a Roma.
L’erronea proposizione dell’appello dinanzi al Consiglio di Stato non determina di per sé inammissibilità: l’appellante può depositare l’atto presso la sede competente entro il termine decadenziale di cui all’art. 45 c.p.a., decorrente dalla notifica, ovvero rinnovarlo nei termini dell’art. 92 c.p.a. Nel caso concreto, tuttavia, il deposito è avvenuto oltre ogni termine, con conseguente irricevibilità dell’impugnazione.
Il Collegio esclude la concedibilità della rimessione in termini ex art. 37 c.p.a., poiché l’errore dell’appellante, consistente nell’ignoranza dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 373 del 2003, non presenta alcun requisito di scusabilità. Respinge inoltre la richiesta di nuova rimessione all’Adunanza Plenaria ex art. 99, comma 3, c.p.a., non sussistendo alcun dissenso rispetto ai principi enunciati dalle sentenze gemelle, che il Collegio si limita ad applicare.
Quanto agli argomenti dell’Avvocatura erariale, la Corte precisa che le pronunce della Plenaria sono rivolte alle Sezioni romane e non pregiudicano le statuizioni in rito riservate al C.G.A.R.S.; esclude inoltre la pertinenza dei principi sulla translatio iudicii, elaborati per i soli giudizi di primo grado. L’appello è pertanto dichiarato irricevibile, con compensazione delle spese in ragione della novità dell’indirizzo applicato.
Nota della Redazione
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