Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2199 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato e ne ordina l’esecuzione, assegnando un termine per l’adempimento. Il ricorso è sorretto da titolo avente efficacia di giudicato, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento secondo la dimensione fissata dal titolo e dalla legge. I conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non sono perciò vincolanti per l’amministrazione, dovendone verificarsi misura e decorrenza. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, può essere nominato il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il Tribunale civile di Milano, sezione lavoro, con la sentenza n. 4262/2023, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento del personale docente, la somma di euro 500,00 all’anno per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata in data 13.12.2023. L’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa e la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore del patrono antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Essa si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale precisa poi la natura del giudizio: esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto. La cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.

Da ciò deriva che l’entità delle somme richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’amministrazione. In particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali andrà verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio accerta quindi il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, entro cui l’amministrazione dispone dell’intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme prima dell’azione coattiva.

Il ricorso è pertanto accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza e assegnazione di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti, e degli accessori nei limiti richiamati. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, che assumerà le funzioni su istanza del creditore e senza compenso, rientrando l’attività nei compiti istituzionali. Le spese sono liquidate e distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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