Condono edilizio e silenzio assenso: il vincolo archeologico anteriore preclude la sanatoria (Cons. Stato n. 2281 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, l’esistenza di un vincolo archeologico gravante sull’area e anteriore alla domanda di sanatoria preclude a priori l’accoglimento dell’istanza e impedisce la formazione del silenzio assenso, non potendo il silenzio perfezionarsi su una richiesta non corrispondente a una fattispecie legale tipica. Il vincolo paesaggistico sopravvenuto dopo la domanda non è invece di per sé ostativo, imponendo la sola acquisizione del parere dell’autorità preposta. Chi si limiti a censurare l’inadeguatezza della motivazione del diniego, senza contestare l’esistenza e l’anteriorità del vincolo archeologico accertato dal giudice di primo grado, propone una censura meramente formale e reiterativa, inammissibile. Il riconoscimento, nel corpo della sentenza, della fondatezza parziale di un’assunzione del TAR non è ragione sufficiente per la riforma, quando la preclusione operi comunque per effetto di una delle autonome ragioni giustificatrici.

Il Fatto

La ricorrente presentava nel 2004 istanza di condono edilizio per un ampliamento realizzato su un immobile ricadente in area gravata da vincoli. Roma Capitale, dopo il preavviso di rigetto incentrato sulla natura vincolata dell’area, respingeva definitivamente l’istanza nel 2020. La ricorrente impugnava il diniego, chiedendo altresì l’accertamento del silenzio assenso formatosi, a suo dire, decorsi trentasei mesi dal perfezionamento degli adempimenti, e la condanna dell’amministrazione al risarcimento in forma specifica.

Il TAR Lazio respingeva il ricorso sotto entrambi i profili. Quanto all’annullamento, rilevava il carattere plurimotivato del provvedimento e l’idoneità della sola preclusione derivante dai vincoli; quanto al silenzio assenso, escludeva che potesse formarsi su un’istanza non conforme a una fattispecie legale tipica. Proponeva appello la ricorrente, insistendo sull’errore nel calcolo della volumetria e sull’inopponibilità del vincolo paesaggistico sopravvenuto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi volti all’annullamento del diniego. Osserva che essi non intaccano la statuizione centrale del TAR, fondata sulla non condonabilità a priori dell’abuso per ragioni del tutto indipendenti dall’incremento volumetrico. Poiché il provvedimento si regge su una molteplicità di autonome ragioni giustificatrici, il giudice può respingere il ricorso accertata la legittimità di una sola di esse, con assorbimento delle censure rivolte alle altre.

La Corte sottolinea il difetto di contestazione sul punto decisivo. La ricorrente non ha disconosciuto l’esistenza e l’opponibilità dei vincoli, limitandosi a dedurre l’inadeguatezza della motivazione in ordine all’origine di quello archeologico. A fronte dell’affermazione del TAR, che la esistenza del vincolo risultava dalla nota dell’amministrazione del 2018, la parte avrebbe dovuto contestarne il contenuto o chiedere l’ammissione tardiva di documenti idonei a dimostrarne l’inesistenza o la natura non preclusiva. Il motivo si riduce così a una censura meramente formale, reiterativa di quella di primo grado e priva di critica effettiva alla sentenza: inammissibile e comunque insufficiente.

Sul silenzio assenso la Corte ricorda che la normativa regionale del Lazio è più severa di quella nazionale, ritenendo preclusivi a priori anche i vincoli posteriori alla realizzazione delle opere. Tuttavia i vincoli non sono ostativi se sorti dopo la domanda di condono: in tal caso la domanda è astrattamente ammissibile, ma deve essere istruita con il parere dell’autorità preposta. La questione posta dall’appello è quindi se il silenzio assenso possa essere impedito da un vincolo insorto dopo la scadenza del termine previsto per il suo perfezionamento.

La risposta della Corte è che il problema resta assorbito dal mancato assolvimento dell’onere di contestazione. La ricorrente ha dedotto l’inopponibilità del solo vincolo paesaggistico, sorto con il decreto ministeriale del 2010, senza porsi la questione del vincolo archeologico accertato dal TAR. Non avendo efficacemente contestato l’esistenza di quest’ultimo o la sua anteriorità alla domanda, il ragionamento del giudice di primo grado resta valido, con la sola precisazione che la preclusione a priori deve riferirsi esclusivamente al vincolo archeologico e non anche a quello paesaggistico sopravvenuto. L’appello è pertanto respinto, con condanna alle spese verso Roma Capitale e compensazione verso il Ministero, che ha svolto attività defensionale limitata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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