Modifica di destinazione d’uso e tettoia: sufficienza degli indici presuntivi (TAR Toscana n. 1390 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi, la modifica di destinazione d’uso assume rilevanza urbanistica quando determina l’utilizzazione di locali accessori a fini residenziali o turistico-ricettivi. L’accertamento può fondarsi su indici presuntivi valutati unitariamente e globalmente: rifiniture di pregio, presenza di servizi igienici e di una reception costituiscono elementi sufficienti a dimostrare la complessiva destinazione dell’ambiente. Quanto alle opere difformi dal titolo, rileva in senso oggettivo l’estensione della struttura metallica della tettoia, a nulla valendo la natura permeabile del cannicciato di copertura. L’ordine di demolizione e di ripristino risulta legittimo ove i presupposti siano correttamente accertati.
Il Fatto
A seguito di sopralluogo, agenti della polizia municipale accertavano opere realizzate in difformità dai titoli edilizi su un complesso residenziale riconducibile ai ricorrenti. Nei locali seminterrati destinati ad accessori emergeva la presenza di arredi, servizi igienici e camere attrezzate; al piano terra era collocato un bancone da reception; su un fabbricato era stata realizzata una tettoia con profondità superiore a quella assentita.
Il Comune adottava quindi l’ordinanza con cui ingiungeva la demolizione della porzione di tettoia in ampliamento e il ripristino della destinazione d’uso dei locali accessori. I ricorrenti impugnavano l’atto davanti al TAR, deducendo la conformità delle opere ai titoli e l’assenza dei presupposti della repressione. Il Comune eccepiva in via preliminare il difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità, stante l’infondatezza nel merito del ricorso.
Sulla destinazione d’uso, il TAR osserva che il Comune ha correttamente qualificato le opere come tendenti a trasformare i locali accessori in locali a uso residenziale e turistico-ricettivo. Il compendio fotografico allegato alla stessa perizia di parte conduce in modo univoco a tale esito: si tratta di un riattamento dei locali interrati con rifiniture di pregio, parquet e faretti, in parte camere dotate di servizi igienici, tutte afferenti a un complesso adibito ad attività ricettiva, come conferma la reception collocata al primo piano.
La modifica è incompatibile con quella dichiarata nella istanza di accertamento di conformità del 2016. Il tecnico dei ricorrenti aveva allora descritto i locali come rimessa, magazzino, cantina e disimpegno con attrezzature per l’attività fisica. La destinazione d’uso effettiva risulta dunque urbanisticamente rilevante e contrastante con il titolo in sanatoria.
Sulla tettoia, le fotografie dimostrano che la struttura metallica interessa l’intera superficie coperta dal cannicciato e non presenta soluzioni di continuità. Ciò che assume rilievo in senso oggettivo è quindi l’estensione della parte metallica, risultando irrilevante la presenza del cannicciato quale copertura.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.
Nota della Redazione
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