Ledwall, prevalgono i valori dell’Allegato K sulla scheda tecnica (TAR Lazio n. 7637 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di gara disciplinate dal d.lgs. n. 36/2023, in caso di discordanza tra i valori tecnici dichiarati nell’Allegato K (questionario per l’attribuzione dei punteggi quantitativi) e quelli risultanti dalla scheda tecnica del prodotto allegata all’offerta, prevalgono i valori indicati nel questionario, trattandosi del documento ufficialmente deputato all’indicazione delle caratteristiche tecniche sulla base delle quali la commissione attribuisce i punteggi. La scheda tecnica, ove la sua allegazione non sia prescritta a pena di esclusione, assume valore meramente facoltativo e non è idonea a inficiare la legittimità dell’aggiudicazione per difformità rispetto alle specifiche tecniche. La perizia di parte, anche se giurata, costituisce semplice allegazione difensiva valutabile secondo il prudente apprezzamento del giudice, priva di valore probatorio. Il giudizio di anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica, è ampiamente discrezionale ed è sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica illogicità, irragionevolezza o erroneità fattuale, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella della stazione appaltante.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda classificata nella procedura indetta da una società di gestione aeroportuale per l’affidamento di un accordo quadro per la fornitura e posa in opera di impianti ledwall, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore del raggruppamento temporaneo di imprese risultato primo in graduatoria. La ricorrente ha dedotto, con plurimi motivi, che l’offerente aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per aver offerto un prodotto non conforme alle specifiche tecniche di gara, per l’asserita irrealizzabilità tecnica dell’offerta, per la presunta indeterminatezza del costo della manodopera e per la manifesta anomalia dell’offerta economica. La ricorrente ha altresì censurato il parziale oscuramento della documentazione afferente all’offerta dell’aggiudicataria, proponendo istanza di accesso agli atti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il primo motivo rilevando che l’offerente aggiudicatario, nel compilare l’Allegato K, aveva dichiarato un consumo massimo del ledwall pari a 195 W/m², quindi entro la soglia massima di 360 W/m² imposta dalla lex specialis. La circostanza che la scheda tecnica allegata riportasse un valore superiore non è stata ritenuta idonea a inficiare l’aggiudicazione, in quanto la legge di gara non attribuiva alcuna prevalenza alla scheda tecnica rispetto al questionario, la cui presentazione era prescritta a pena di esclusione, a differenza della scheda tecnica, la cui allegazione era facoltativa. Il valore dichiarato nell’Allegato K era riferito alla configurazione specifica del prodotto offerto, resa disponibile dal produttore in ragione degli ingenti volumi della commessa, come comprovato dalla relazione della società produttrice versata in giudizio.
Quanto al secondo motivo, incentrato sull’asserita irrealizzabilità tecnica dell’offerta, il Collegio ha osservato che la perizia di parte prodotta dalla ricorrente non dimostrava di prendere in considerazione il medesimo prodotto offerto in gara, riferendosi a un generico ledwall, e che, per consolidata giurisprudenza, la perizia di parte non ha valore di prova ma costituisce mera allegazione difensiva. La censura è stata altresì ritenuta inammissibile nella parte in cui sottintendeva la pretesa di sostituire le valutazioni unilaterali della ricorrente a quelle tecnico-discrezionali della commissione giudicatrice, sindacabili solo in caso di abnormità della scelta tecnica, con conseguente inammissibilità delle censure che impingono nel merito di valutazioni opinabili.
Il terzo motivo è stato respinto alla luce della dichiarazione di equivalenza resa dalla mandante dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, con cui era stato attestato che i contratti collettivi applicati garantivano tutele equivalenti a quelle previste dal CCNL indicato dalla stazione appaltante. L’equivalenza, non contestata, ha escluso profili di indeterminatezza o modifica dell’offerta.
Il quarto motivo è stato disatteso richiamando la consolidata giurisprudenza sul giudizio di anomalia, che ha natura globale e sintetica ed è sindacabile solo in caso di manifesta illogicità o irragionevolezza. La ricorrente non ha fornito elementi concreti per dimostrare l’incongruità del prezzo offerto, non essendo sufficiente la mera circostanza che il preventivo del subfornitore contenesse una clausola di limitazione di responsabilità in caso di mancata disponibilità dei prodotti, circostanza che può rilevare solo in fase esecutiva. Il quinto motivo è stato infine dichiarato improcedibile per intervenuta rinuncia.
Nota della Redazione
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