Requisiti di ammissione al bando e soccombenza virtuale sulle spese (TAR Molise n. 139 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La procedura selettiva indetta da una pubblica amministrazione per il conferimento di incarichi professionali a tempo determinato, ove si svolga mediante comparazione dei titoli e formazione di una graduatoria di merito, ha natura concorsuale e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001. Il Consiglio dell’ordine professionale è legittimato a impugnare l’atto di avvio della selezione che rechi requisiti di ammissione limitativi della partecipazione degli iscritti. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.; il giudice può tuttavia delibare il merito ai soli fini delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Rientra nella discrezionalità amministrativa individuare requisiti di partecipazione coerenti con la specificità dell’incarico, purché non palesemente illogici o arbitrari.

Il Fatto

Con deliberazione n. 206 del 5.05.2020 il Direttore Generale dell’A.S.Re.M. ha indetto una procedura comparativa per soli titoli, ai sensi dell’art. 15-octies d.lgs. n. 502/1992, destinata al conferimento di incarichi per un progetto di promozione della salute mentale nelle scuole. Per il profilo di psicologo l’avviso pubblico richiedeva il possesso di documentata esperienza in programmi di promozione della salute mentale nelle scuole, in accordo con le raccomandazioni del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità e basati su specifici manuali di lavoro.

Il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi ha impugnato la deliberazione e l’avviso, contestando i requisiti di accesso, la durata biennale della graduatoria e la possibilità di attingervi per ulteriori linee progettuali. L’A.S.Re.M. ha eccepito il difetto di giurisdizione, il difetto di legittimazione attiva e l’infondatezza nel merito. La domanda cautelare è stata rigettata. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, stante la cessazione di validità della graduatoria; la resistente ha insistito per la liquidazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. La selezione ha natura concorsuale, perché si svolge mediante procedura comparativa e valutazione discrezionale dei titoli con formazione di graduatoria di merito. Trova quindi applicazione l’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, che devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali. Il Tribunale richiama sul punto propri precedenti (TAR Molise n. 143 del 2020, n. 47 del 2019, n. 455 del 2019) e la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. IV n. 1176 del 2017, n. 1549 del 2017, n. 2426 del 2016), secondo cui la nozione di assunzione di dipendenti pubblici comprende anche il conferimento di incarichi a esperti qualificati. La giurisdizione amministrativa sussiste comunque in base al criterio generale di riparto fondato sulla distinzione tra interessi legittimi e diritti soggettivi.

Va respinta anche l’eccezione di difetto di legittimazione attiva. L’ordine professionale è legittimato a impugnare un atto di avvio di procedura selettiva che rechi requisiti limitativi della più ampia partecipazione degli iscritti. Per consolidata giurisprudenza, gli ordini possono difendere gli interessi della categoria ove sia in questione la violazione di norme poste a tutela della professione o si tratti di conseguire vantaggi giuridicamente riferibili agli iscritti.

Nel merito dell’azione, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di aver perduto ogni interesse. Il giudice, non avendo potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto alla declaratoria in rito (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3848 del 2016; TAR Campania n. 3066 del 2021).

La pronuncia in rito non preclude però una sommaria delibazione del merito ai fini delle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cons. Stato, Sez. VI, n. 400 del 2018; Sez. IV n. 492 del 2017; Sez. V n. 2684 del 2013; Sez. III n. 15 del 2013). Il gravame appare infondato: il requisito contestato non è incoerente rispetto all’incarico, mirando a selezionare psicologi con specifica esperienza in programmi coerenti con una determinata metodologia. Rientra nella discrezionalità amministrativa individuare i requisiti necessari per specifici progetti, purché la scelta sia finalizzata alla cura dell’interesse pubblico e non palesemente arbitraria o illogica (Cons. Stato, Sez. V, n. 75 del 2014; Sez. IV n. 8239 del 2006; Sez. V n. 5457 del 2003; TAR Sicilia n. 2626 del 2018). Priva di consistenza è anche la censura sulla validità biennale della graduatoria, trattandosi di scelta congrua e legittima. Il ricorrente, virtualmente soccombente, è condannato alle spese, liquidate in € 1.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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