Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dei reclami al commissario ad acta (TAR Molise n. 140 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione. Egli può pertanto dichiarare di avere perduto ogni interesse alla pronuncia, con la conseguenza che il giudice amministrativo, non avendo il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto, in ossequio al principio dispositivo, a dichiarare l’improcedibilità del ricorso. La sopravvenuta adozione dei provvedimenti richiesti, che attribuiscano il bene della vita in base a elementi istruttori nuovi, supera le determinazioni gravate e fa venir meno l’interesse. L’esito favorevole del procedimento, se fondato su tali elementi sopravvenuti, esclude la soccombenza virtuale sul merito e giustifica la compensazione delle spese.
Il Fatto
Tre strutture sanitarie avevano ottenuto dal TAR Molise, con le sentenze nn. 56, 57 e 284 del 2022, la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulle rispettive istanze di accreditamento istituzionale, con ordine di provvedere. Nominato il Commissario ad acta, questi rigettava le istanze con i decreti nn. 79328, 79329 e 79331 del 14.11.2023, rilevando la mancanza di una pianificazione certa del fabbisogno assistenziale, pur in presenza di una valutazione positiva dell’Organismo Tecnico Accreditante.
Le cooperative hanno proposto reclami avverso tali determinazioni, deducendo l’elusione dei giudicati, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il travisamento dei fatti e il difetto di motivazione. Nel corso dei giudizi hanno poi depositato i decreti con cui esse avevano ricevuto l’accreditamento, concludendo per l’improcedibilità dei reclami, mentre la difesa erariale insisteva per la compensazione.
La Motivazione della Corte
Riuniti i reclami per connessione oggettiva, il Collegio ne dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le reclamanti hanno rappresentato di non avere più interesse alla decisione, e il giudice amministrativo non dispone del potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
Il Collegio fonda la statuizione sul principio dispositivo, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848 e T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VIII n. 3066 del 7 maggio 2021, secondo cui il ricorrente mantiene la disponibilità dell’azione sino alla rimessione della causa in decisione.
Le determinazioni del Commissario gravate risultano superate dal nuovo corso dell’azione amministrativa, culminato nei decreti di accreditamento, i quali hanno attribuito definitivamente il bene della vita richiesto. Tali decreti si fondano su elementi istruttori sopravvenuti, segnatamente la nota integrativa dell’O.T.A. n. 34387 del 6.03.2024.
Proprio la circostanza che l’accreditamento sia stato assunto su elementi nuovi conduce a escludere ogni forma di soccombenza virtuale sul merito dei reclami. Il Tribunale ravvisa quindi, avuto riguardo all’esito favorevole dei procedimenti, le ragioni per la compensazione delle spese tra tutte le parti.
Nota della Redazione
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