Ottemperanza al giudicato e penalità di mora anche per le condanne pecuniarie (TAR Calabria n. 1818 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto sentenze di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro è ammissibile la domanda di condanna alla penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come novellato dall’art. 1, comma 781, legge n. 208/2015. In difetto di iniquità o di altre cause ostative, la misura della penalità è determinabile negli interessi legali, dovuti per ogni mese o frazione di mese in aggiunta agli interessi corrispettivi già previsti dalla condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e corre fino all’adempimento spontaneo ovvero all’insediamento del Commissario ad acta. Le spese dell’eventuale attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Lavoro, n. 36/2023, passata in giudicato, il Ministero dell’Istruzione era stato condannato a corrispondere al ricorrente, tramite carta elettronica, la somma di 500,00 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021, oltre interessi legali e spese di lite.

Il ricorrente, docente, ha avanzato richiesta di pagamento e, di fronte all’inerzia dell’amministrazione, ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione integrale della pronuncia, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza. Rilevato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, ha ritenuto il ricorso fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, a cura della parte ricorrente.

Per il caso di inutile decorso del termine, il giudice ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero, affinché provveda in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell’attività commissariale sono poste a carico dell’amministrazione, richiamando per analogia l’art. 5 sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015.

Il passaggio centrale riguarda l’ulteriore domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Il TAR ne ha riconosciuto l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. St. Ad. Plen. n. 15 del 25 giugno 2014 e la novella del 2015.

Non ravvisate iniquità o altre cause ostative, il Collegio ha determinato la penalità di mora nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi già previsti dalla condanna, in ragione del carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e corre sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario, secondo il principio di Adunanza Plenaria n. 8 del 2021, restando salvo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino a che l’organo commissariale non abbia provveduto. Le spese di lite, liquidate in 828,00 euro oltre accessori con distrazione, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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