Foglio di via obbligatorio e sindacato sul giudizio di pericolosità sociale (TAR Sicilia n. 1646 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La misura del foglio di via obbligatorio, al pari delle altre misure di prevenzione, è preordinata a prevenire i reati e non a reprimerli. Essa presuppone un giudizio di pericolosità sociale fondato su comportamenti attuali del destinatario che, secondo il prudente apprezzamento dell’autorità di polizia, rivelino un’oggettiva e apprezzabile probabilità di commissione di reati. Non occorre la prova dell’avvenuta commissione di reati, né il loro pieno accertamento in sede processuale, ben potendo il giudizio prognostico fondarsi su segnalazioni di polizia e su elementi di fatto anche non penalmente rilevanti. La misura costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa, che sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvo che per i profili dell’abnormità dell’iter logico, della macroscopica illogicità e del travisamento della realtà fattuale.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio con il quale il Questore gli ha inibito di fare ritorno, senza preventiva autorizzazione, nel territorio di un Comune per un periodo di tre anni dalla notifica. Il provvedimento si fondava su elementi raccolti a carico del proposto: la detenzione di una rilevante quantità di sostanza stupefacente e il deferimento per reati di rissa, lesioni personali e porto di armi o oggetti atti ad offendere.
Il ricorrente ha dedotto l’insussistenza dei presupposti per l’adozione della misura, il difetto e l’illogicità della motivazione, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, la violazione del principio di proporzionalità e del contraddittorio, nonché l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa sulla natura della misura. Il foglio di via obbligatorio è misura di prevenzione e non repressiva: non richiede la prova dell’avvenuta commissione di reati, ma una motivata indicazione dei comportamenti e degli episodi, desunti dalla vita e dal contesto socio-ambientale dell’interessato, da cui emerga oggettivamente un’apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose.
Ne deriva che l’amministrazione può adottare misure di prevenzione anche nei confronti di chi, con condotte materiali potenzialmente lesive di terzi, turbi la tranquillità della convivenza civile, a prescindere dall’integrarsi di una fattispecie di reato. Le norme riconoscono un ampio margine di discrezionalità nella valutazione della pericolosità sociale, con l’unica condizione della sussistenza di ragioni basate su elementi concreti, anche non rilevanti sul piano penale o amministrativo. Il giudizio prognostico può quindi prescindere dalla materiale commissione di fatti di reato e dal loro accertamento in sede processuale, fondandosi anche su segnalazioni di polizia.
Applicando tali coordinate, il Collegio esclude che la Questura abbia trasceso i limiti del corretto esercizio del potere discrezionale e che la valutazione sia viziata da abnormità, macroscopica illogicità o travisamento della realtà fattuale. Gli elementi raccolti — la detenzione di una rilevante quantità di sostanza stupefacente e i deferimenti per rissa, lesioni personali e porto di oggetti atti ad offendere — sono ritenuti sufficienti a delineare una situazione di obiettivo pericolo per l’ordine pubblico e a far ragionevolmente temere la possibile commissione di episodi criminosi.
Il ricorrente non ha fornito alcuna plausibile spiegazione della propria presenza nel territorio né ha dimostrato interessi lavorativi, familiari o di altro tipo dai quali desumere un significativo legame con quel territorio. La presenza è stata rilevata solo in occasione di una perquisizione personale e veicolare, con il ritrovamento di sostanza stupefacente e di ulteriori quantitativi presso la sua abitazione, così potendosi presumere che gli spostamenti fossero funzionali alle cessioni.
Il provvedimento riconduce il ricorrente nella categoria di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159/2011, evidenziando l’assenza di legittime fonti di reddito a fronte dei ragionevoli indizi di cessione di sostanza stupefacente. Quanto all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il Collegio rileva che, vertendosi in ambito di misura di prevenzione personale con funzione cautelare, l’urgenza deve considerarsi in re ipsa. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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