Rimozione rifiuti al proprietario incolpevole richiede prova di dolo o colpa (TAR Toscana n. 1401 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 192, comma 3, d.Lgs. n. 152/2006 consente al Sindaco di ingiungere al proprietario dell’area la rimozione dei rifiuti e il ripristino solo previo accertamento, in contraddittorio, della imputabilità a titolo di dolo o colpa della violazione. La responsabilità del proprietario non è oggettiva e richiede la prova della colpa attiva o omissiva. La mancata recinzione del fondo non costituisce ex se indice di negligenza, perché la chiusura è una facoltà e non un obbligo del dominus. Il proprietario che abbia denunciato l’occupazione e sollecitato le autorità non risponde dell’abbandono altrui. L’ordinanza adottata senza tale verifica è illegittima.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un terreno in Firenze sul quale, dopo un incendio del gennaio 2024, l’ASL e l’ARPAT segnalavano la presenza di resti combusti e rifiuti plastici ed elettronici depositati in modo incontrollato. Il Comune di Firenze, con ordinanza n. 06/2024, ingiungeva ai titolari della società, ai sensi dell’art. 192 d.Lgs. n. 152/2006, di rimuovere e smaltire i rifiuti entro sessanta giorni, di pulire il terreno e di verificare l’eventuale contaminazione ai sensi dell’art. 242 del medesimo decreto.
Le ricorrenti impugnavano l’atto davanti al TAR Toscana deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare per difetto di istruttoria sull’imputabilità soggettiva dell’abbandono. Il Collegio accoglieva l’istanza cautelare. Nelle more, la società adempiva spontaneamente all’ordine; il Comune eccepiva quindi improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità e la respinge. L’interesse alla decisione permane anche dopo il decorso del termine di sessanta giorni e dopo l’esecuzione spontanea, perché l’ordinanza impugnata è presupposto tanto dell’esecuzione d’ufficio con recupero delle spese quanto della denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 255 del medesimo decreto. Il Comune, del resto, non ha formalizzato né proroghe della sospensione né presa d’atto dei lavori.
Nel merito, il Collegio ritiene fondata la censura assorbente. L’art. 192 d.Lgs. n. 152/2006 impone l’obbligo di rimozione in solido con il proprietario solo quando la violazione sia a lui imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati in contraddittorio dai soggetti preposti al controllo. Il provvedimento comunale, invece, si limita a richiamare l’incendio e il rinvenimento dei rifiuti, senza alcuna verifica dell’elemento soggettivo.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la colpa consiste anche nell’omissione dei doverosi controlli sul bene (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2746 del 2024), ma esclude che nel caso concreto possa ravvisarsi. L’amministrazione contesta la mancanza di recinzione e cancello, ma tale circostanza non è sintomo di imperizia o negligenza: la recinzione è una facoltà del proprietario e non un obbligo, come affermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 7657 del 2020 e da TAR Sicilia Catania n. 688 del 2024.
Né può imputarsi una colpa omissiva per passiva tolleranza dell’illecito. I proprietari hanno sporto querela già nel 2013, hanno depositato esposto al Prefetto nel 2019 e si sono rivolti al Difensore Civico. Le obiezioni comunali sulla mancata identificazione dei responsabili non dimostrano un livello di incuria tale da fondare la responsabilità solidale. L’ordinanza è quindi illegittima per difetto di accertamento dell’elemento soggettivo e viene annullata, con assorbimento degli ulteriori motivi e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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