Porto d’armi: patteggiamento non equiparabile a condanna e prognosi concreta (TAR Sicilia n. 2293 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di porto d’armi, la sentenza di applicazione della pena su richiesta non è equiparabile alla sentenza di condanna, non producendo gli effetti delle disposizioni extrapenali che a quella la assimilino, anche dopo la riforma Cartabia. L’Amministrazione conserva il potere di valutare il fatto di reato nella sua dimensione storica, ma il diniego deve fondarsi su una prognosi concreta che tenga conto del tempo trascorso e della condotta successiva, con onere di motivare specificamente i fatti espressivi del mancato completamento dell’emenda. Il mero rapporto di parentela o di affinità con soggetti pregiudicati non può fondare, in termini automatici, un giudizio di disvalore: occorre accertare in concreto se i vincoli determinino un aumento dell’indice di probabilità di abuso delle armi, in relazione a coabitazione, frequentazione o attualità del pericolo.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il decreto con cui il Questore ha denegato la licenza di porto fucile per uso tiro a volo. Il diniego si fonda su tre ordini di rilievi: una risalente sentenza di patteggiamento per violazione della normativa sugli stupefacenti, risalente al 1991; il decreto prefettizio di divieto di detenzione armi emesso nei confronti del padre, non convivente; il deferimento di una cognata, anch’essa non convivente, per minaccia, calunnia e furto aggravato di energia elettrica. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., carenza di istruttoria e di motivazione, rappresentando la risalenza dei fatti, l’esito delle vicende penali dei familiari e la propria condotta irreprensibile.

L’Amministrazione resistente chiede il rigetto, sostenendo la piena valutabilità dei precedenti e l’irrilevanza della documentazione prodotta quanto alla posizione della cognata. Il ricorso giunge alla decisione all’esito dell’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla portata dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., come innovato dall’art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150/2022. Da tale disciplina, ritenuta applicabile anche ai patteggiamenti anteriori, discende l’esclusione dell’equiparazione alla sentenza di condanna e la non produzione degli effetti delle norme extrapenali che vi provvedano. La riforma Cartabia incide quindi anche in materia di armi.

Ciò non elimina la lata discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza nel valutare la meritevolezza del titolo, né il potere di apprezzare il fatto di reato nella sua dimensione storica, espressiva della personalità del richiedente, indipendentemente dall’estinzione. La ratio degli artt. 11 e 43 R.D. n. 773/1931 è evitare il rilascio a soggetti che, per comportamenti pregressi, denotino scarsa affidabilità nel corretto uso delle armi.

Tale valutazione, tuttavia, quando non consegue in modo vincolato alle condanne indicate dalla legge, richiede un’analisi più penetrante se l’arco temporale tra i fatti e l’esercizio del potere è significativo. Il diniego opposto al ricorrente si basa su una vicenda risalente e formula un giudizio prognostico sfavorevole su piano astratto, senza allegare ulteriori e più recenti circostanze personali. Manca la prognosi concreta imposta all’Amministrazione, da svolgersi con stringenza crescente quanto più risalente è la condanna.

Quanto ai profili familiari, la licenza esige che il titolare assicuri la propria affidabilità anche rispetto alle relazioni personali. Il mero rapporto parentale non può però fondare in termini automatici un giudizio di disvalore. L’Amministrazione deve accertare in concreto se i vincoli aumentino l’indice di probabilità di abuso, valutando coabitazione, frequentazione o attualità del pericolo. Il provvedimento si limita a formule generiche e stereotipate, senza indicare le circostanze di fatto che renderebbero il richiedente pericoloso in ragione di quei rapporti.

Il ricorso è quindi accolto e il decreto annullato per carenza di istruttoria e di motivazione, ferma la potestà dell’Amministrazione di rinnovare l’attività, nel rispetto dell’effetto conformativo della decisione. Le spese sono compensate per la natura interpretativa delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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