Alienazione di area demaniale e legittimazione del residente vicino (C.G.A.R.S. n. 230 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’area costituita da vicolo, scalinata e terrazzini ringhierati, liberamente accessibile dalla via pubblica e destinata alla sosta e al godimento del panorama, appartiene al demanio necessario ed è per sua natura inalienabile e incommerciabile. Il residente proprietario di un immobile ubicato in prossimità dell’area è legittimato a impugnare l’inserimento della stessa nel piano delle alienazioni, sia per la vicinitas sia per l’interesse collettivo al mantenimento dell’uso pubblico. La vicinitas non richiede una contiguità assoluta, ma un rapporto di stabile e significativo collegamento con il bene. L’inclusione nell’elenco dei beni alienabili ha natura meramente ricognitiva e dichiarativa della cessazione della pubblica utilità, che deve essere provata. Il bene di utilità pubblica non può essere dismesso ex art. 58 d.l. n. 112/2008.
Il Fatto
Una comproprietaria di un immobile sito in un borgo comunale ha impugnato la deliberazione consiliare con cui l’area posta nella traversa del vicolo, adiacente alla sua casa, era stata inserita nel piano delle alienazioni triennale su istanza di una controinteressata. Il ricorso investiva anche le delibere di giunta e l’avviso di interpello, nonché, con motivi aggiunti, la determinazione dirigenziale che disponeva la stipula del contratto di vendita.
La ricorrente sosteneva che l’area, già interessata da interventi di recupero del centro storico, fosse bene demaniale aperto al pubblico transito e come tale inalienabile ai sensi dell’art. 823 cod. civ., oltre che catastalmente intestata a un terzo. Il TAR Sicilia dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva e di interesse. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione giuridica dell’area di circa quaranta metri quadrati, sulla quale convergono dati catastali, classificazione urbanistica e destinazione di fatto. Le fotografie prodotte attestano un vicolo paesaggistico che sale sino a un belvedere, con scalinata in pietra, terrazzini ringhierati e panchina: elementi destinati alla sosta e alla fruizione del panorama, liberamente accessibili dalla via pubblica.
Da ciò il C.G.A.R.S. desume l’appartenenza dell’area al demanio necessario. Difettando i presupposti oggettivi, opera la presunzione iuris tantum dell’art. 22, comma 3, legge n. 2248/1865 all. F per le piazze, gli spazi e i vicoli interni ai centri abitati, non essendo stata data prova certa dell’inesistenza di un diritto d’uso collettivo (richiamata Cass. civ. Sez. II n. 7708/2002).
La natura demaniale travolge la declaratoria di inammissibilità. L’appellante è legittimata non solo quale proprietaria di un immobile nel territorio comunale, ma anche per la vicinitas, intesa come collegamento stabile e significativo con il bene e non come stretta contiguità. Il Collegio richiama TAR Brescia n. 180/2018 e TAR Toscana n. 334/2016 sull’insediamento stabile in prossimità dei luoghi interessati dall’azione amministrativa.
Quanto all’art. 58 d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, il comma 5 consente a chiunque ne abbia interesse di ricorrere avverso l’iscrizione nell’elenco entro sessanta giorni, ma la dismissione presuppone la non strumentalità del bene alle funzioni istituzionali. L’inclusione nell’elenco ha valore ricognitivo della cessazione della pubblica utilità, che nel caso concreto non è provata. Di qui la violazione dell’art. 58 e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti.
L’illegittimità della delibera consiliare si riverbera sulla determinazione dirigenziale che disponeva la vendita, invalidando anche l’eventuale atto di compravendita stipulato nelle more. L’appello incidentale resta assorbito. Le spese dei due gradi sono poste a carico solidale dell’amministrazione e della controinteressata, liquidate in euro 6.000 oltre accessori.
Nota della Redazione
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