Divieto concessioni suolo pubblico senza dissuasori nel centro storico (TAR Lazio n. 7859 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione di suolo pubblico costituisce esercizio di una potestà ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, sia nell’an che nella definizione di tempi, modi e condizioni dell’occupazione. Tale discrezionalità include la scelta delle aree, delle dimensioni e delle misure di contemperamento degli interessi viabilistici, urbanistici, architettonici e paesaggistici. Il diniego di concessione fondato sul parere negativo della Soprintendenza circa l’apposizione di dissuasori di sosta non rimovibili quotidianamente in area di pregio monumentale non è manifestamente illogico né irragionevole, costituendo espressione di un’istruttoria completa basata su pareri specifici delle autorità preposte alla circolazione stradale e alla tutela dei beni culturali. L’eventuale precedente illegittimità assentita dall’Amministrazione non può inficiare la legittimità dell’operato successivo, richiedendosi, per la configurabilità di una disparità di trattamento, l’assoluta identità delle situazioni di fatto e la rigorosa prova da parte dell’interessato. Il provvedimento di riesame adottato a seguito di ordinanza cautelare, anche se non spontaneo, comporta il definitivo superamento del provvedimento originario, determinando la improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse del ricorso avverso quest’ultimo.
Il Fatto
Una società, subentrata nella gestione di un locale di somministrazione di alimenti e bevande nel centro storico di Roma, richiedeva la concessione di suolo pubblico ordinaria per l’occupazione di una porzione di carreggiata con pedana e dissuasori di sosta. Roma Capitale rigettava l’istanza, rilevando che la precedente occupazione emergenziale COVID-19 non era volturabile e che la Soprintendenza aveva espresso parere negativo sul posizionamento dei dissuasori. A seguito dell’ordinanza cautelare che disponeva il riesame, l’Amministrazione confermava il diniego, evidenziando l’inconciliabilità tra la tutela del tessuto storico urbano e l’obbligo di installazione dei dissuasori di cui all’art. 12, comma 3, lett. i) della D.A.C. n. 21/2021.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, osservando che il provvedimento di riesame, adottato all’esito del remand cautelare, ha determinato l’esaurimento dell’effetto lesivo del provvedimento originario. Il riesame, anche se indotto dall’ordinanza del giudice amministrativo, costituisce espressione della funzione amministrativa e non mera attività esecutiva, con la conseguenza che la ricorrente non conserva interesse alla coltivazione dell’impugnativa avverso l’atto sostituito.
Nel merito del ricorso per motivi aggiunti, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la concessione di spazi pubblici è espressione di potestà ampiamente discrezionale, che non si risolve nella mera scelta delle aree ma si estende alla dimensione, ai tempi e ai modi dell’occupazione, nonché alle restrizioni e alle forme di contemperamento ritenute opportune sotto il profilo viabilistico, urbanistico, architettonico e paesaggistico.
Quanto alla dedotta contraddittorietà tra il parere negativo della Soprintendenza e l’obbligo di cui all’art. 12, comma 3, lett. i) della D.A.C. n. 21/2021, il Tribunale ha ritenuto la determinazione di Roma Capitale frutto di un’istruttoria completa, fondata su pareri specifici delle autorità preposte alla circolazione stradale e alla tutela dei beni culturali. La scelta della Soprintendenza di ammettere solo gli elementi di perimetrazione dell’Allegato D, escludendo i dissuasori non rimovibili quotidianamente, non è manifestamente illogica né irragionevole, essendo motivata dalla necessità di preservare la morfologia e il decoro di aree di pregio architettonico monumentale.
Né vale richiamare le soluzioni alternative dell’Allegato B della D.A.C. n. 21/2021, poiché la norma regolamentare richiede espressamente l’installazione di dissuasori di sosta e gli stessi elementi indicati nell’Allegato B risultano non rimovibili giornalmente. Quanto alla dedotta disparità di trattamento, il Collegio ha infine precisato che l’eventuale precedente illegittimità non giustifica ulteriori illegittimità, occorrendo per la relativa censura un’assoluta identità di situazioni di fatto, la cui rigorosa prova deve essere fornita dall’interessato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.