Ottemperanza e concorrente esecuzione civile: cessazione della materia e soccombenza virtuale (TAR Sicilia n. 1402 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore può esperire contestualmente la procedura esecutiva in sede civile, ma non può conseguire due volte la concreta esecuzione del titolo. Ove l’Amministrazione abbia dato esecuzione alla decisione giurisdizionale nel corso del giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il regolamento delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, con condanna dell’Amministrazione che abbia adempiuto solo dopo l’instaurazione del ricorso. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, deve essere decorso al momento della proposizione del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Ragusa n. 769/2018 del 22 giugno 2018, con la quale era stata rigettata l’opposizione allo stato passivo e il Comune era stato condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte. Il ricorrente ha chiesto anche la fissazione di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, secondo comma, lettera e), c.p.a.

Il Comune si è costituito eccependo, tra l’altro, che il ricorrente aveva nel frattempo notificato atto di precetto e avviato pignoramento presso terzi, e che l’esecuzione della sentenza era comunque in corso. Con deposito successivo l’Amministrazione ha documentato l’emanazione del mandato di pagamento in adempimento del titolo. In camera di consiglio il ricorrente ha confermato l’avvenuto adempimento, insistendo per la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza del presupposto temporale dell’ottemperanza. La notifica della decisione in forma esecutiva all’Amministrazione nella sede legale è avvenuta il 12 luglio 2018, sicché al momento della proposizione del ricorso era ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996 per l’esperimento di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Il provvedimento portato in esecuzione ha inoltre acquisito l’autorità del giudicato, come attestato dalla documentazione versata in atti. Ricorrono dunque i presupposti per il giudizio di ottemperanza.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che dalla nota del Comune e dalla documentazione depositata in data 9 aprile 2024, nonché dalla dichiarazione resa in camera di consiglio dalla parte ricorrente, risulta che l’Amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza. Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Sezione ha quindi affrontato il tema del rapporto tra ottemperanza ed esecuzione civile. Non è precluso alla parte che agisca in ottemperanza esperire al contempo la procedura esecutiva in sede civile. Resta fermo però che non possono ottenersi due volte la concreta esecuzione del titolo: una volta conseguito l’adempimento, non può che dichiararsi la cessazione della materia del contendere. L’eccezione di abuso del processo avanzata dal Comune non ha dunque trovato accoglimento autonomo.

Quanto alle spese, poiché l’esecuzione è intervenuta dopo l’instaurazione del giudizio, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, condannando l’Amministrazione alla rifusione delle spese, liquidate in complessivi € 700,00 oltre accessori, tenuto conto della particolare semplicità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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