La diffida provinciale presuppone la difformità dall’autorizzazione ANAS effettivamente realizzata (TAR Abruzzo n. 185 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La diffida con cui l’amministrazione provinciale intima ai proprietari frontisti il ripristino dello stato dell’accesso stradale, con eventuale intervento sostitutivo a loro spese, è illegittima per difetto di istruttoria quando opera il raffronto tra lo stato attuale dei luoghi e lo stato risultante da un provvedimento autorizzativo ANAS che non è mai stato eseguito. Il termine di efficacia del titolo autorizzativo, con la conseguente decadenza dello stesso, non esime l’amministrazione dal verificare l’effettiva conformità delle opere a quanto concretamente realizzato e assentito. L’accoglimento della domanda annullatoria non determina automaticamente il riconoscimento del danno: il ricorrente deve provare, anche mediante presunzioni, l’evento di danno e il suo quantum, secondo i principi generali dell’art. 2043 cod. civ.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un fondo servito da una servitù di passaggio carrabile costituita per atto notarile di divisione, impugnava la nota con cui l’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, Settore Viabilità, diffidava i titolari dei diritti di proprietà dei terreni serviti dall’accesso a ripristinare lo stato dei luoghi entro trenta giorni, secondo quanto previsto dall’autorizzazione ANAS, con avvertimento di eseguire altrimenti gli interventi a spese delle ditte.

La ricorrente domandava l’annullamento del provvedimento e il risarcimento del danno, deducendo eccesso di potere, violazione di legge e contraddittorietà dell’azione amministrativa. L’amministrazione si costituiva depositando documentazione; all’udienza pubblica del 27 marzo 2024 la causa era trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riconosce in via preliminare l’interesse ad agire della ricorrente: la diffida la riguarda direttamente e prevede, in caso di inottemperanza, un intervento sostitutivo dell’amministrazione con addebito delle relative spese.

Nel merito il provvedimento è viziato da difetto di istruttoria. La Provincia ha posto a confronto lo stato attuale dei luoghi con lo stato risultante dal provvedimento ANAS che non è mai stato realizzato. L’amministrazione ha, dunque, assunto a parametro del ripristino un assetto dei luoghi meramente astratto, mai divenuto concreto.

Il Collegio conforta tale conclusione con la sentenza del Tribunale di L’Aquila, resa in un giudizio civile sulla alterazione del tracciato della servitù. Il giudice civile aveva accertato, sulla base della consulenza tecnica, la difformità tra lo stato dei luoghi e quanto descritto nella domanda all’ANAS e deliberato dall’ente, con la realizzazione di un accesso autonomo difforme da quello autorizzato e l’omessa realizzazione della rampa ad uso comune.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio ne esclude l’accoglimento. L’illegittimità del provvedimento non comporta l’automatismo del ristoro: occorre dimostrare un danno risarcibile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. Nel caso di specie manca la prova del quantum e la stessa prova dell’evento di danno, genericamente allegato senza alcun principio di prova.

Il ricorso è pertanto accolto con riferimento alla sola domanda annullatoria e respinto quanto alla domanda risarcitoria; le spese sono compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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