Accesso integrale all’offerta tecnica dei primi cinque classificati in gara (TAR Puglia n. 1407 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il concorrente che partecipa alla gara e si colloca nei primi cinque posti della graduatoria è titolare di una posizione qualificata e differenziata che lo abilita all’accesso alla documentazione di gara, secondo il modello di ostensione diretta delineato dall’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante non può sottrarsi all’esibizione integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, potendo limitarsi ad oscurare le specifiche parti coperte da segreti tecnici o commerciali solo a fronte di una dichiarazione motivata e comprovata dell’offerente. L’oscuramento richiede una valutazione puntuale della rispondenza dell’informazione ai caratteri predicati dall’art. 98 cod. proprietà industriale e dell’effettiva esistenza degli elementi ostativi dichiarati. In difetto di tale valutazione, l’istante è esentato dall’onere di dimostrare l’indispensabilità dell’accesso e riprendono vigore i principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa.

Il Fatto

La società ricorrente, seconda classificata nella procedura di affidamento indetta dal Comune, aveva chiesto alla stazione appaltante l’accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria in versione integrale, senza oscuramenti. L’Amministrazione aveva assentito solo parzialmente, disponendo l’ostensione con oscuramento di alcune parti ai sensi dell’art. 36, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 36 del 2023.

La ricorrente ha impugnato quella determinazione davanti al TAR, lamentando il difetto di una motivata valutazione sulle ragioni ostative all’ostensione integrale e chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esibizione completa. La controinteressata si è costituita chiedendo il rigetto. Il Comune e la centrale di committenza non si sono costituiti. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla posizione soggettiva della ricorrente. Avendo partecipato alla gara e conseguito il secondo posto, e avendo impugnato l’aggiudicazione, ella vanta una posizione qualificata e differenziata che la legittima a richiedere la documentazione di gara. L’ostensione è diretta a ottenere l’offerta del primo classificato, oggetto di valutazione e lesiva nei suoi confronti: sussiste quindi il nesso di strumentalità con l’esigenza difensiva allegata.

Nel merito, il TAR richiama la giurisprudenza secondo cui il Codice dei contratti riconosce a chi partecipa alla gara e non ne è definitivamente escluso l’accesso diretto ai documenti, ai dati e alle informazioni; ai primi cinque classificati l’art. 36, comma 2, assicura un accesso ancora più ampio, rendendo reciprocamente disponibili le offerte presentate (cfr. TAR Toscana, sez. IV, n. 1035 del 25.09.2024).

Da ciò deriva che la stazione appaltante non può esimersi dall’esibire ai primi cinque operatori i documenti del comma 2. Può soltanto, a fronte di una dichiarazione motivata e comprovata degli offerenti, oscurare le specifiche parti che contengano segreti tecnici o commerciali, da valutarsi secondo il Codice della proprietà intellettuale.

Nel caso concreto manca una siffatta valutazione: l’Amministrazione non ha verificato la rispondenza dell’informazione indicata come segreta ai caratteri dell’art. 98 cod. proprietà industriale né l’esistenza degli elementi ostativi dichiarati. In difetto di concreti elementi di prova sulla sussistenza di reali esigenze di riservatezza, riprendono vigore i generali principi di trasparenza e pubblicità, e l’istante non deve dimostrare l’indispensabilità dell’accesso (cfr. TAR Piemonte, sez. II, n. 865 dell’11.07.2024).

L’Amministrazione non si è conformata a tale modello, omettendo la pubblicazione integrale dovuta e non allegando nulla a giustificazione. Ne deriva l’accoglimento della domanda e la condanna all’esibizione dell’offerta tecnica entro dieci giorni dalla notificazione. Le spese sono integralmente compensate per la peculiare natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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