Conversione permesso stagionale subordinata alla quota disponibile e diniego legittimo (TAR Puglia n. 1411 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può avere durata superiore a quella del visto d’ingresso, essendo finalizzato alla medesima funzione, e in ogni caso non eccede il limite complessivo di nove mesi posto dall’art. 5, comma 3-bis, lett. a), e dall’art. 24, commi 7 e 8, d.lgs. n. 286/1998. La conversione in permesso per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 presuppone che lo straniero abbia svolto attività lavorativa per almeno tre mesi e abbia ricevuto un’offerta di contratto subordinato, ma resta subordinata alla disponibilità delle quote stanziate con decreto flussi. Il diniego fondato sull’assenza dei requisiti e della quota è provvedimento a contenuto vincolato, con la conseguenza che l’omesso preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 non vizia il provvedimento, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. La soppressione del richiamo alle quote, introdotta dall’art. 1, lett. f), n. 6, D.L. n. 145/2024, non si applica alle domande anteriori per effetto della disciplina transitoria dettata dal comma 2 della stessa disposizione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, entrava in Italia il 10 ottobre 2023 con visto d’ingresso di tipo D per lavoro stagionale, valido 150 giorni. Il 22 febbraio 2024 presentava tramite kit postale la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro stagionale; il 29 aprile 2024 sottoscriveva presso la Prefettura il contratto di soggiorno e il giorno successivo veniva assunto con contratto a scadenza 29 settembre 2024.
Il 17 settembre 2024, dopo oltre tre mesi di attività lavorativa, presentava istanza di conversione del permesso da stagionale a subordinato. La Questura rigettava l’istanza del 5 settembre 2024 con provvedimento del 30 settembre 2024, contestando la scadenza del visto e preannunciando l’espulsione ex art. 13 T.U.I.. Il TAR respingeva la domanda cautelare; il Consiglio di Stato accoglieva l’appello ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, richiamando la possibilità di conversione prevista dall’art. 24, comma 10, T.U. immigrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma in sede di merito i rilievi dell’ordinanza cautelare e tratta unitariamente i motivi, tutti infondati. Il percorso argomentativo muove dalla durata del titolo: il permesso stagionale non può eccedere quella del visto, perché identica è la funzione; il nulla osta autorizza l’attività per un massimo di nove mesi in dodici e al termine impone il rientro, salvo diverso titolo di soggiorno.
Poiché il ricorrente era entrato il 10 ottobre 2023, al 5 settembre 2024 il visto era già scaduto e i nove mesi erano decorsi nel luglio precedente. La richiesta di permesso stagionale non poteva dunque essere accolta, e su questo si fonda la legittimità del diniego.
Quanto alla conversione, il TAR rileva che dagli atti non risulta un’istanza di conversione, bensì una domanda di verifica della sussistenza di una quota. Anche a volerla qualificare diversamente, la norma richiede tre mesi di attività e un’offerta di lavoro subordinato, ma condiziona l’esito alle quote: la relazione dell’Amministrazione certifica che nessuna quota è stata assegnata al ricorrente nel decreto flussi 2024.
Il Collegio esclude poi l’applicabilità della modifica introdotta dal D.L. n. 145/2024, che ha soppresso il riferimento alle quote: la disciplina transitoria del comma 2 ne ancora l’efficacia alle domande successive, mentre la fattispecie resta regolata dalla normativa previgente.
Infine, la censura sull’omesso preavviso di rigetto è respinta perché il provvedimento ha contenuto vincolato: l’Amministrazione non conserva alcun margine di apprezzamento, con conseguente irrilevanza del vizio procedurale. Il ricorso è respinto con spese compensate, ma il Collegio ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, in riforma del decreto della Commissione, valorizzando la diversa valutazione espressa dal Consiglio di Stato in sede cautelare, e liquida il compenso al difensore anticipatario.
Nota della Redazione
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