Accesso agli atti interni e silenzio sul riesame del Difensore civico (TAR Marche n. 327 del 06.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi, la decisione del Difensore civico regionale che accoglie per riesame il ricorso dell’istante non può essere contestata dall’Amministrazione che abbia omesso di confermare il diniego con provvedimento motivato nel termine di trenta giorni, ai sensi dell’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990. Si produce in tal caso una cristallizzazione della situazione in senso favorevole al richiedente, con attribuzione definitiva del diritto all’ostensione e consumazione del potere amministrativo. Il ricorso giudiziale proposto contro il diniego iniziale, sul presupposto del mancato esercizio di quel potere, è tempestivo e non incorre in decadenza. Gli atti interni del procedimento non sono sottratti in modo assoluto all’accesso: la loro esclusione opera solo quando si tratti di minute o scritti informali privi di valenza documentale.

Il Fatto

Un’associazione di protezione animale, che svolge attività di cura e custodia degli animali nel canile multizonale in virtù di convenzione con la società di gestione, chiedeva all’AST competente i verbali di cattura degli animali vaganti, feriti o malati ricoverati nella struttura a partire da una certa data, oltre al provvedimento che aveva disposto l’interruzione dell’invio dei verbali all’associazione.

L’Azienda rigettava l’istanza ritenendo insussistente un interesse diretto, concreto e attuale, e confermava il diniego rilevando il carattere di controllo generalizzato della richiesta. Il Difensore civico regionale, adito dall’associazione, accertava il diritto all’accesso e invitava l’Amministrazione a riconsiderare il diniego. L’AST non adottava alcun provvedimento confermativo nel termine di trenta giorni. Da qui il ricorso al TAR per l’accertamento del diritto e la condanna all’ostensione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale disattende anzitutto le eccezioni in rito. Quanto alla dedotta inapplicabilità del rimedio del Difensore civico agli enti del Servizio sanitario nazionale, il Collegio valorizza il Regolamento aziendale per l’esercizio del diritto di accesso, che all’art. 15 impone di indicare nell’atto di diniego i termini per il ricorso al TAR o al Difensore civico regionale, ammettendo così implicitamente anche quest’ultimo rimedio.

Il ricorso al Difensore civico risulta inoltre tempestivo, essendo stato notificato entro trenta giorni dal primo provvedimento di diniego. Da quel momento l’Amministrazione non ha esercitato la facoltà di confermare il diniego con atto motivato: ne deriva, per costante giurisprudenza richiamata dal Collegio, la cristallizzazione della situazione in senso favorevole all’istante e l’attribuzione definitiva del diritto di accesso.

Nel merito il ricorso è fondato. La decisione del Difensore civico è esaustivamente motivata sia sull’interesse all’accesso, sia sull’esclusione del carattere esplorativo della domanda: l’istanza ha ad oggetto documenti circoscritti e specifici, inerenti alle attività che l’associazione svolge in forza della convenzione.

Il Collegio respinge poi l’assunto secondo cui gli atti richiesti non sarebbero ostensibili perché atti interni. Richiamando l’art. 22, comma 1, lett. d), legge n. 241/1990 e l’art. 24, comma 1, si esclude che la categoria degli atti interni sia sottratta in modo assoluto all’accesso, dovendosi avere riguardo alla loro natura di veri e propri atti endoprocedimentali. Solo le minute e gli scritti informali privi di firma o sigla restano estranei alla nozione di documento amministrativo. Nel caso concreto i verbali di cattura costituiscono documenti amministrativi a tutti gli effetti e sono pertanto accessibili.

Il ricorso è quindi accolto e l’AST è condannata all’esibizione degli atti nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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