Illeciti professionali del socio di minoranza e oneri dichiarativi negli appalti pubblici (TAR Puglia n. 1413 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalti pubblici, il socio di minoranza che non rientra tra i soggetti individuati dall’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 non obbliga l’operatore economico a rendere dichiarazioni ai fini del comma 5, lett. c), della medesima disposizione: i gravi illeciti professionali assumono rilevanza solo se riferiti direttamente all’operatore o ai soggetti del comma 3. Il reato di finanziamento illecito ai partiti è estraneo alle fattispecie tipizzate e alle indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 6. L’annullamento in autotutela di una gara per vizi autonomi non costituisce mezzo adeguato di accertamento dell’illecito. L’applicazione di penali contrattuali e una risoluzione ancora sub iudice non integrano da sole la significativa o persistente carenza esecutiva. La verifica del costo della manodopera può confluire nel sub-procedimento di anomalia e non richiede motivazione analitica in caso di esito positivo.
Il Fatto
Una società seconda classificata nella graduatoria rideterminata impugna davanti al TAR Puglia l’aggiudicazione disposta da un Comune per l’accordo quadro quadriennale di ristorazione scolastica, relativo al primo lotto. La gara, suddivisa in due lotti, era stata aggiudicata con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, dopo l’esclusione dell’originaria prima classificata per anomalia dell’offerta.
La ricorrente articola quattro motivi, poi integrati da motivi aggiunti: asserita carenza dei requisiti di moralità dell’aggiudicataria per omesse o fuorvianti dichiarazioni; mancata verifica del costo della manodopera; incongruità del costo del lavoro; violazione della clausola sociale. L’aggiudicataria resiste e propone ricorso incidentale condizionato. L’istanza cautelare è respinta. La controinteressata e il Comune eccepiscono l’infondatezza del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo soggettivo degli oneri dichiarativi. Il socio indicato dalla ricorrente detiene l’1% della società e il 50% della holding che ne controlla la maggioranza: una posizione che non rientra in alcuna delle categorie dell’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016. In coerenza con il principio di tassatività delle clausole di esclusione, l’operatore non è tenuto ad alcuna dichiarazione neppure ai fini del comma 5, lett. c). Il finanziamento illecito ai partiti, inoltre, è estraneo alle fattispecie tipizzate e alle indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 6, come già affermato da TAR Emilia Romagna n. 281 del 2023, TAR Lazio n. 15598 del 2023 e Cons. Stato n. 1516 del 2024. La stazione appaltante ha dunque esercitato legittimamente la propria discrezionalità.
Sul fronte RAI, il Collegio recepisce la lettura già data dal TAR Lazio n. 15598 del 2023: l’annullamento in autotutela si fonda su vizi autonomi della procedura, che prescindono dagli illeciti penali e dalle condotte dell’aggiudicataria. L’atto, quindi, non accerta un illecito professionale e non costituisce mezzo adeguato ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c). Quanto al procedimento penale ancora in fase di indagini, gli elementi non sono acquisibili dalla stazione appaltante perché coperti da segreto. La cancellazione dall’Albo fornitori RAI è sopravvenuta rispetto al termine di offerta e comunque comunicata spontaneamente.
Le due annotazioni ANAC non mutano l’esito. La risoluzione disposta dall’Università è oggetto di contenzioso pendente, sia civile sia amministrativo, e la stazione appaltante ha motivato la non rilevanza trattandosi di prestazione diversa da quella oggetto di affidamento. Le penali applicate da altro Comune non possiedono, secondo l’insegnamento di Cons. Stato n. 8636 e n. 8638 del 2020, la valenza sintomatica della risoluzione per inadempimento o della condanna risarcitoria.
Sul costo della manodopera, la verifica ex art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 può confluire nel sub-procedimento di anomalia ex art. 97, come attestato dai verbali. Il giudizio positivo di congruità, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile solo per macroscopica illogicità o errore di fatto. La clausola sociale, infine, va letta in modo elastico, bilanciando libertà d’impresa e tutela del lavoro, senza obbligo di assumere l’intero organico uscente. Il ricorso principale è respinto; l’incidentale è dichiarato improcedibile per carenza d’interesse; spese compensate.
Nota della Redazione
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