Socio di minoranza e illeciti professionali: obblighi dichiarativi e self cleaning (TAR Puglia n. 1414 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il socio che non rientri tra i soggetti individuati dall’art. 80, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 non impone all’operatore economico alcun obbligo dichiarativo, neppure ai fini del comma 5, lett. c), del medesimo articolo. La presenza di eventuali gravi illeciti professionali assume rilievo escludente solo se riferita direttamente all’operatore o ai soggetti del terzo comma. Il reato di finanziamento illecito ai partiti, estraneo alle fattispecie tipizzate e disallineato rispetto alle indicazioni ANAC, non integra di per sé illecito professionale. L’annullamento in autotutela di una gara per vizi autonomi non costituisce mezzo adeguato di accertamento dell’illecito. L’applicazione di penali contrattuali non è sintomo inconfutabile di significativa o persistente carenza nell’esecuzione di un precedente contratto.
Il Fatto
Il Comune di Bari indice una procedura aperta telematica per un accordo quadro quadriennale di gestione della ristorazione scolastica, con criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 50/2016. La gara è divisa in due lotti. La ricorrente partecipa per entrambi e si colloca terza; dopo l’esclusione di un concorrente per anomalia, i lotti sono aggiudicati alla controinteressata.
La ricorrente, seconda nella graduatoria rideterminata, impugna l’aggiudicazione del Lotto 2 con quattro motivi, poi integrati da motivi aggiunti. Dopo il completamento dell’accesso documentale contesta il possesso dei requisiti di moralità dell’aggiudicataria, la mancata verifica del costo della manodopera, l’incongruità del costo del lavoro e l’applicazione della clausola sociale. La controinteressata propone ricorso incidentale condizionato. L’istanza cautelare è respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina i profili di difetto dei requisiti di moralità. Quanto al procedimento penale per finanziamento illecito ai partiti a carico di un socio, il Tribunale rileva che la circostanza è stata dichiarata sin dalla fase di partecipazione e aggiornata con la sopravvenuta condanna. La stazione appaltante ne è stata quindi resa edotta e l’ha valutata ritenendola irrilevante.
Il passaggio centrale è soggettivo. Il socio in questione, titolare di una quota minoritaria ma del 50% della società che detiene la maggioranza, non rientra in alcuna delle categorie dell’art. 80, comma 3, d.lgs. n. 50/2016. In coerenza con il principio di tassatività delle clausole di esclusione, l’operatore non è obbligato a rendere dichiarazioni, neppure ai fini del comma 5, lett. c). La tipologia di reato, inoltre, non figura tra le ipotesi criminose richiamate dal Codice.
Sulla vicenda RAI, il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’annullamento in autotutela della gara è fondato su vizi autonomi della procedura, che prescindono dalle condotte e dalla posizione dell’operatore. L’atto non comporta quindi accertamento di fatti qualificabili come illecito professionale e non costituisce mezzo adeguato di accertamento ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c). La cancellazione dall’albo fornitori, sopravvenuta rispetto al termine di presentazione delle offerte, non era oggetto di obblighi dichiarativi ed è stata comunque comunicata spontaneamente.
Quanto alle due annotazioni ANAC, la censura è inammissibile per genericità e infondata nel merito. Sulla risoluzione disposta dall’Università, in presenza di un contenzioso ancora sub iudice e di situazioni oggettive, la stazione appaltante ha legittimamente escluso la valenza sintomatica del provvedimento. Sull’applicazione di penali contrattuali, il Collegio ribadisce che esse non costituiscono da sole indizio di significativa o persistente carenza esecutiva.
Il secondo motivo, sulla mancata verifica del costo della manodopera ex art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, è respinto: la verifica è stata svolta all’interno del sub-procedimento di anomalia, con attestazione del rispetto dei minimi contrattuali, e non sussiste obbligo di motivazione analitica in caso di giudizio positivo. Sull’incongruità del costo del lavoro, i 140 giorni annui risultano dal calcolo tra pasti annui e media giornaliera ricavabile dal Capitolato; le diverse tabelle non modificano l’offerta ma rappresentano proiezioni e margini di sicurezza. Il giudizio di congruità, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile solo per macroscopica illogicità o errore di fatto. La clausola sociale, infine, va intesa in maniera elastica e non impone l’assorbimento di tutto il personale. Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nota della Redazione
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