Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1153 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia condannato l’Amministrazione al pagamento di somme, il giudice amministrativo accerta l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, e condanna l’Amministrazione a dare piena esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di persistente inadempimento nomina sin d’ora commissario ad acta un dirigente della stessa struttura debitrice, con facoltà di delega, assegnandogli il termine di novanta giorni dalla richiesta della parte. Il commissario può ricorrere, in caso di incapienza di fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. All’organo ausiliario già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice non è liquidato alcun compenso. La serialità del contenzioso e la standardizzazione dell’attività difensiva giustificano la riduzione dei compensi.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce davanti al TAR Sardegna ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 1217/2024 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, pubblicata il 20 settembre 2024 e notificata il 26 settembre 2024. Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in favore della ricorrente la somma complessiva di euro 1.000,00, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

La sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria del 15 ottobre 2025. Alla notifica del titolo esecutivo non ha fatto seguito alcun adempimento dell’Amministrazione. La ricorrente chiede quindi la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese con distrazione ai difensori antistatari. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’ottemperanza. Dagli atti risulta che la sentenza del giudice del lavoro è stata notificata all’Amministrazione presso la sede reale il 26 settembre 2024, che è passata in giudicato secondo l’attestazione rilasciata dal Tribunale di Cagliari il 15 ottobre 2025 e che il ricorso è stato ritualmente notificato il 31 ottobre 2025.

Su queste basi il Tribunale accerta l’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 come convertito. La norma impone alle Amministrazioni dello Stato di completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti obbligo di pagamento di somme entro quel termine, e vieta al creditore di procedere a esecuzione forzata o a notifica di precetto prima della sua scadenza.

La domanda è pertanto accolta. Il Ministero è condannato, sempre che nelle more non abbia già ottemperato, a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della decisione o dalla notificazione a cura di parte se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente come indicato nella sentenza del giudice del lavoro.

Per il caso di persistente inottemperanza il TAR nomina sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente anche a livello territoriale. L’organo ausiliario, a semplice richiesta della parte interessata, porrà in essere tutti gli atti necessari entro novanta giorni dalla richiesta, ricorrendo se necessario, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non si liquida alcun compenso commissariale.

Quanto alle spese, il Collegio le pone a carico dell’Amministrazione soccombente, ma le riduce a euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione ai procuratori antistatari. La riduzione si fonda sulla natura seriale del contenzioso e sull’elevato grado di ripetitività e standardizzazione dell’attività difensiva, avendo il difensore discusso sedici cause di contenuto identico o sovrapponibile alla medesima camera di consiglio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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