Nuovi documenti in appello e prescrizione dei prelievi latte (Cons. Stato n. 3695 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la produzione di documenti nuovi in appello da parte di chi ha lasciato inadempiuto uno specifico ordine istruttorio del primo giudice è in via di principio inammissibile. Fanno eccezione i documenti attestanti la formazione di un giudicato, poiché l’esigenza di evitare il contrasto tra giudicati impone la loro acquisizione, e l’eccezione di giudicato esterno, rilevabile anche d’ufficio e sottratta ai limiti dell’art. 104 c.p.a. È invece inammissibile la produzione tardiva della prova di notifica di una precedente intimazione, per di più effettuata a una società estinta e non agli ex soci, con conseguente nullità della stessa. Le sentenze di rito rese nei giudizi degli acquirenti, che negano la solidarietà con i conferenti, non estendono al produttore l’effetto interruttivo della prescrizione.

Il Fatto

Le Agenzie chiedono la riforma della sentenza del TAR Veneto n. 1393/2024, che ha accolto il ricorso degli originari ricorrenti annullando due intimazioni di pagamento emesse nel 2021 per conto di Agea. Oggetto delle intimazioni erano i crediti per prelievi latte, interessi e oneri di riscossione, riferiti alle campagne 1995/96, 1996/97 e 1997/98 e a cartelle di pagamento del 2018 notificate alla società nel 2019.

In primo grado i ricorrenti avevano dedotto, tra gli altri, la prescrizione della pretesa. Il TAR, non costituitasi Agea, ha ritenuto fondato il motivo per non essere stata fornita la prova della notifica della cartella presupposta o di altri atti interruttivi, essendo decorso un periodo superiore a dieci anni tra il sorgere dei crediti e la notifica delle intimazioni. Le Agenzie appellano deducendo l’inammissibilità della censura e la violazione degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., producendo in appello nuovi documenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta preliminarmente l’ammissibilità della documentazione depositata per la prima volta in appello. In linea con i propri precedenti (Cons. Stato, sez. VI, n. 271/2026, n. 742/2025, n. 7547/2025, n. 7097/2025), deve escludersi in via di principio l’ammissibilità di documenti nuovi depositati dalla parte che ha omesso di produrli in primo grado nonostante uno specifico ordine istruttorio rimasto inevaso.

Va tuttavia riconosciuta l’ammissibilità dei documenti attestanti la formazione di un giudicato, per l’esigenza inderogabile di evitare un contrasto tra giudicati e di non esporre la pronuncia a revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5), c.p.c. L’eccezione di giudicato esterno, del resto, rientra — secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, n. 17069/2014; Cass. Sez. Un. n. 226/2001) — tra le eccezioni in senso lato, rilevabili anche d’ufficio in appello e non soggette ai limiti dell’art. 104 c.p.a.

Applicando tali principi, è ammissibile e astrattamente rilevante solo la produzione della sentenza del TAR Lazio n. 3060/2013, resa nel giudizio promosso dalla società produttrice, che ha accolto il ricorso limitatamente agli interessi ma ha confermato il credito per i prelievi. Tale sentenza non dimostra però l’interruzione della prescrizione con efficacia permanente: in quel giudizio le amministrazioni non si erano costituite a difesa della posizione creditizia e non rileva la sospensione cautelare concessa in via interinale.

È invece inammissibile la produzione relativa alla notifica dell’intimazione del 2014, effettuata alla società agricola semplice — estinta sin dal 2008 — e non agli ex soci, con conseguente nullità della stessa. Sono inammissibili e irrilevanti anche le sentenze del TAR Lazio n. 2160/2011, n. 5971/2012 e n. 83/2012, vertendosi su giudicati privi di efficacia verso il produttore e su pronunce di rito che hanno negato la solidarietà tra acquirente e conferenti, senza estendere al produttore l’effetto interruttivo (Cons. Stato, Sez. VI, n. 972/2026). L’appello va pertanto respinto, con conferma della decisione sulla prescrizione e compensazione delle spese; resta assorbito l’esame dei motivi riproposti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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