Diniego di permesso di costruire e carenza di preavviso ex art. 10-bis (TAR Puglia n. 1417 del 27.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 deve essere inviato per ciascun procedimento ad istanza di parte. Non può essere utilizzato un preavviso relativo a una precedente istanza edilizia per sorreggere il diniego di una domanda successiva, ove questa non sia mera reiterazione della prima ma differisca per parametri normativi applicati e caratteristiche del progetto. La violazione dell’art. 10-bis non è sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990. Sul piano sostanziale, la mancanza dello strumento urbanistico esecutivo non può essere invocata ad esclusivo fondamento del diniego del permesso di costruire quando sia ravvisabile una sostanziale, anche se non completa, urbanizzazione del comprensorio. Il Comune deve svolgere adeguata istruttoria sullo stato dei luoghi e sulle ulteriori esigenze indotte dall’intervento.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’area tipizzata dal PUG in zona di espansione C1, presenta nel febbraio 2021 una prima istanza di permesso di costruire per ristrutturazione, cambio di destinazione d’uso e ampliamento, elaborata secondo la disciplina regionale del Piano Casa. Il Comune notifica un preavviso di diniego, fondato sulla necessità di uno strumento urbanistico esecutivo esteso all’intera maglia del comparto. Il ricorrente replica, ma non segue alcun provvedimento espresso.
Nel settembre 2022 presenta una nuova istanza ex art. 20 d.P.R. n. 380/2001, con progetto non più basato sulla normativa speciale regionale ma sulle sole previsioni del PUG. Il Comune, con un unico atto, nega entrambe le pratiche. Il ricorso è limitato al diniego sulla seconda istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo. L’art. 10-bis della legge n. 241/1990 impone la comunicazione dei motivi ostativi prima dell’adozione del provvedimento negativo, e l’art. 21-octies, secondo comma, esclude espressamente la sanatoria per le violazioni di tale garanzia. Nel caso concreto l’unico preavviso riguardava la pratica del 2021, mentre il diniego definitivo investe anche la seconda pratica.
Non regge la tesi comunale secondo cui il preavviso originario varrebbe anche per la nuova domanda. La seconda istanza non è mera reiterazione della prima: mutano i parametri normativi applicati e le caratteristiche del progetto, con due edifici diversi per aspetto e volumi. L’Amministrazione avrebbe dovuto inviare un separato preavviso.
Quanto al secondo motivo, il TAR richiama il proprio orientamento: quando sia ravvisabile una sostanziale urbanizzazione del comprensorio, la mancanza dello strumento attuativo non può fondare da sola il diniego. La relazione tecnica prodotta, non opposta dal Comune, dimostra che l’area è al limitare dell’abitato e servita da tutte le reti, con allaccio diretto possibile. Il Comune avrebbe dovuto condurre adeguata istruttoria per valutare lo stato dei luoghi e le ulteriori esigenze indotte dalla nuova costruzione.
È invece infondata la censura sulla mancata riqualificazione ex art. 28-bis d.P.R. n. 380/2001: il ricorrente non ha mai presentato un’istanza di permesso di costruire convenzionato, e l’art. 20, quarto comma, consente l’iniziativa del responsabile solo per modifiche di modesta entità, non per l’avvio di un procedimento diverso.
Il ricorso è quindi accolto nei limiti indicati, con annullamento del diniego sulla seconda pratica e salve le determinazioni successive dell’Amministrazione in sede di riedizione del potere. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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